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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07704/2025 del 23/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2016, fondato su due contestazioni: da un lato, l'omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi ricavati da presunte differenze tra merci uscite dal magazzino e merci fatturate; dall'altro, il disconoscimento di costi derivanti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore ritenuto cartiera. La contribuente aveva impugnato l'atto e, soccombente in primo e secondo grado, ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 110, comma 8, TUIR: sosteneva che, essendo stato emesso un precedente avviso per il 2015 che aveva rideterminato le rimanenze finali di magazzino, tali valori avrebbero dovuto essere necessariamente assunti come giacenze iniziali del 2016, in ossequio al principio di continuità dei valori di bilancio. Contestava quindi che l'avviso per il 2016 e la sentenza d'appello avessero ignorato o eluso tale continuità, con motivazione reputata anche incomprensibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha richiamato il principio per cui, nella determinazione del reddito d'impresa, le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo e tale continuità opera anche quando l'Amministrazione finanziaria proceda a rettifiche in accertamento per periodi d'imposta consecutivi. Ha rilevato però che dalla sentenza impugnata non era possibile comprendere se e come il principio fosse stato rispettato con riguardo ai valori di magazzino, poiché la motivazione della decisione di merito era obiettivamente incomprensibile sul punto. Per questo ha cassato la sentenza limitatamente alla questione concernente la continuità dei valori di magazzino e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se, rettificando i redditi 2015 e 2016, l'Ufficio abbia attribuito alle rimanenze al 31/12/2015 lo stesso valore delle giacenze iniziali al 1/1/2016. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 8, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Consacra il principio di continuità dei valori di magazzino: le rimanenze finali di un esercizio devono costituire le esistenze iniziali dell'esercizio successivo; il principio vale anche in presenza di rettifiche dell'Amministrazione su periodi consecutivi.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie dopo la proposta di decisione accelerata.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, le rimanenze finali di un esercizio devono essere riportate come esistenze iniziali dell'esercizio successivo, secondo un principio di continuità che l'Amministrazione finanziaria deve rispettare anche quando effettui rettifiche su annualità consecutive.
  • Se l'ufficio ridetermina i valori di magazzino per due esercizi successivi, deve mantenere coerenza tra il valore attribuito alle rimanenze finali del primo anno e quello delle giacenze iniziali del secondo; altrimenti l'accertamento può risultare viziato per violazione del principio di continuità.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione quando non consenta di verificare se il giudice abbia effettivamente applicato il corretto criterio giuridico alla fattispecie, specie su profili tecnici come la continuità dei valori di magazzino.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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