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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4916/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per due reati di riciclaggio sostenendo che le sue condotte dovevano essere qualificate come ricettazione (art. 648 c.p.) e non come riciclaggio (art. 648-bis c.p.), poiché si era limitato a consegnare i beni proventi di furto senza frapporre ostacoli all'identificazione della loro origine illecita; quindi difettavano sia l'elemento materiale (manovre idonee a "ripulire" o a ostacolare l'identificazione della provenienza) sia l'elemento soggettivo (dolo specifico/volontà di impedire l'identificazione). La Corte d'appello aveva affermato che Dizdari era un rivenditore della refurtiva ma non aveva motivato perché tale attività dovesse essere qualificata come riciclaggio, omettendo di indicare in cosa consista l'attività idonea ad ostacolare l'identificazione e se fosse presente il relativo dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione sulla questione fondamentale della distinzione tra riciclaggio e ricettazione. Richiamata la differenza tra i due reati (riciclaggio come norma speciale e caratterizzato da condotte idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e dal dolo generico di trasformazione/occultamento), la Corte ha constatato che la sentenza impugnata non ha spiegato né in cosa consista l'attività idonea ad ostacolare l'identificazione né se vi fosse il dolo richiesto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Il reato punisce chi riceve una cosa di provenienza illecita senza modificarla; è caratterizzato da dolo specifico relativo alla conoscenza dell'origine delittuosa, ma non richiede atti idonei ad impedire l'identificazione della provenienza

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Norma speciale rispetto alla ricettazione: punisce le condotte finalizzate a "ripulire" o comunque ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altra utilità; richiede un elemento materiale idoneo ad impedire l'identificazione e un dolo generico di trasformazione/occultamento

  • Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017 (Giamè, Rv. 270302) - giurisprudenza

    il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd "ripulitura". In altri termini, sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza.

    La giurisprudenza distingue riciclaggio e ricettazione in base all'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza e al diverso profilo soggettivo; il riciclaggio richiede atti di "ripulitura" o simili e un intento di trasformazione/occultamento

Massime di principio

  • Per qualificare una condotta come riciclaggio (art. 648-bis) occorre provare atti materiali idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (es. modifica, commistione, falsificazione documentale, inserimento in circuiti leciti) e il dolo volto alla "ripulitura"; la mera ricezione o rivendita senza tali elementi tende verso la ricettazione (art. 648).
  • La distinzione si fonda su due profili: l'elemento materiale (idoneità ad ostacolare l'identificazione) e l'elemento soggettivo (tipo di dolo). Se mancano entrambi, non sussiste il reato di riciclaggio.
  • In appello e in primo grado le decisioni devono motivare espressamente in che cosa consista l'attività idonea ad ostacolare l'identificazione e come emerga il dolo: l'omissione di tale motivazione può portare all'annullamento in Cassazione con rinvio.
  • Per l'imputato conviene documentare l'assenza di atti di "ripulitura" o di qualsiasi comportamento volto a occultare la provenienza illecita (es. prove che i beni sono stati semplicemente rivenduti senza trasformazioni, assenza di flussi finanziari sospetti, mancanza di documentazione falsa).
  • Per l'accusa è importante dimostrare con chiarezza le operazioni effettuate che hanno avuto l'effetto di impedire l'identificazione (modalità di riciclaggio), non limitandosi a qualificazioni descrittive come 'rivenditore della refurtiva'.
  • In caso di dubbio probatorio sulla sussistenza degli elementi caratterizzanti il riciclaggio, il giudice deve assumere ed esporre le ragioni della scelta qualificatoria; la mancanza di motivazione rilevante costituisce vizio che la Cassazione corregge mediante annullamento e rinvio.

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