Sentenza n. 252/2026 - Catania, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R.S., sez. di Catania, del 23 maggio 2025 n.1668 limitatamente alle spese di lite;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese di lite, della sentenza del TAR Sicilia - Catania del 23 maggio 2025 n. 1668
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo che il Comune desse esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del 23 maggio 2025 n. 1668, limitatamente alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato documentazione comprovante il pagamento delle somme dovute; la ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato era stato effettuato e documentato nel corso del giudizio. Il Comune è stato comunque condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. La condanna è stata pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente conferma l'avvenuto adempimento, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, applicandosi il criterio della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova documentale dell'integrale pagamento delle somme dovute in forza del giudicato è sufficiente a fondare la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
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