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Sentenza

Sentenza n. 9729/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa adozione di adeguate misure cautelari, anche inaudita altera parte, - del provvedimento prot. 1108 del 13.01.2025 inviato a mezzo mail ordinaria dal Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui si rigetta l’Istanza, acquisita al protocollo acquisita al protocollo n. 15242 in data 10/05/2023, di riconoscimento del titolo di formazione Corso in attenzione alle specifiche esigenze di sostegno, conseguito in Spagna il 31/03/2023 presso l’Universidad San Jorge de Zaragoza; - ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto, protocollo sconosciuto, inviato con mail ordinaria del 21/08/2024 dal Ministero dell''Istruzione e del Merito-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso; - la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il Tirocinio Formativo Attivo di specializzazione sul sostegno italiano, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno con il Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Giustizia amministrativa202501404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo denominato Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo, conseguito presso un'università spagnola, chiedendo anche misure cautelari, il risarcimento in forma specifica mediante ordine all'amministrazione di effettuare un esame comparativo del titolo con il percorso italiano di specializzazione sul sostegno e il risarcimento del danno da perdita di chance. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato all'istanza di riconoscimento, originariamente presentata ai fini dell'iscrizione ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del decreto-legge n. 71 del 2024, convertito dalla legge n. 106 del 2024. Ha inoltre dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria, affermando che non si era verificata l'ipotesi dannosa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia all'istanza di riconoscimento, acquisita dall'amministrazione dopo la proposizione del ricorso, ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di annullamento. Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha rilevato che la rinuncia del difensore non era stata formulata con le formalità richieste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.; tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale e il comportamento processuale della parte costituivano elementi univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche rispetto alla domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate per giusti motivi, avuto riguardo alle circostanze e alla peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la rinuncia all'istanza amministrativa ha privato il ricorrente dell'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia agli atti o alla domanda deve rispettare le formalità previste dal codice; la dichiarazione del difensore relativa alla domanda risarcitoria non è stata ritenuta ritualmente formulata secondo tali formalità.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità prescritte, il giudice può desumere da fatti, atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

    La disposizione è richiamata quale finalità per la quale era stata presentata l'istanza di riconoscimento del titolo estero; il ricorrente ha successivamente rinunciato a tale istanza.

Massime di principio

  • La rinuncia, nel corso del giudizio, all'istanza amministrativa oggetto del provvedimento impugnato elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda di annullamento e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La rinuncia alla domanda risarcitoria priva di interesse, sebbene irrituale perché non conforme alle formalità previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., può comunque essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come elemento univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento a ciascuna domanda proposta; essa può determinare l'improcedibilità sia della domanda di annullamento sia di quella risarcitoria quando fatti sopravvenuti e comportamento processuale rendano evidente l'assenza di utilità concreta della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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