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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32417/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le Sezioni Unite hanno preso atto che, nelle more del regolamento, la Corte dei conti aveva già deciso il giudizio con sentenza n. 417/2020, con conseguente venir meno dell'interesse attuale alla decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse. Le spese sono state compensate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un Comune aveva promosso davanti alla Corte dei conti un giudizio per ottenere la restituzione di somme asseritamente dovute a titolo di anticipazioni di tesoreria non restituite entro il 31/12/2016. La banca convenuta aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario e, parallelamente, aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite. Nelle more, però, la sezione giurisdizionale contabile aveva già pronunciato sentenza sulla causa, respingendo la domanda del Comune e dichiarando la propria giurisdizione. Con memoria successiva, la banca ha quindi chiesto dichiararsi l'inammissibilità del regolamento per sopravvenuta carenza di interesse, perché la questione di giurisdizione era stata ormai definita con sentenza della Corte dei conti passata in cosa giudicata formale.

Norme richiamate

  • art. 172, lett. d), codice di giustizia contabile

    È richiamato come base del ricorso introduttivo del giudizio contabile promosso dal Comune per la restituzione delle anticipazioni di tesoreria.

  • art. 378 c.p.c.

    È richiamato per la memoria depositata dalla parte ricorrente.

  • art. 380-ter c.p.c.

    È richiamato per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale dinanzi alle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione presuppone un interesse attuale e concreto alla decisione; se nel frattempo il giudice adito ha già definito la causa con sentenza, l'interesse alla pronuncia delle Sezioni Unite viene meno.
  • Quando la questione di giurisdizione sia già stata decisa nel giudizio pendente con sentenza, il regolamento preventivo diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, indipendentemente dall'esito nel merito della controversia.
  • La sopravvenuta definizione del giudizio principale può rendere inutile la regolazione preventiva della giurisdizione, poiché la statuizione richiesta non è più idonea a incidere utilmente sulla posizione processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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