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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24596/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 26.000 nei confronti di un condominio. In sede di opposizione, il tribunale aveva rilevato che il decreto era stato emesso per una somma superiore a quella richiesta per errore materiale del giudice, lo aveva revocato e aveva rideterminato il credito riconoscendo solo euro 3.879,09 dopo avere sottratto quanto già pagato. Aveva inoltre compensato le spese per due terzi e posto il residuo a carico del condominio. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) mancato rilievo dell'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; 2) invalidità/inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, perché indirizzati al difensore in persona del legale rappresentante pro tempore; 3) illegittimità del differimento dell'udienza e conseguente improcedibilità/inammissibilità/irricevibilità dell'opposizione nel rito sommario ex d.lgs. 150/2011; 4) erronea ammissione del deposito telematico dell'opposizione anziché cartaceo; 5) erronea liquidazione delle spese nel procedimento di correzione di errori materiali, con riduzione del compenso professionale e applicazione di parametri non contenziosi, nonostante l'istanza fosse stata contestata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché le relative questioni non erano decisive o erano regolate da principi già consolidati: il vizio per mancata mediazione non poteva essere fatto valere in cassazione perché andava eccepito o rilevato entro la prima udienza; l'errore nella notificazione era un mero errore materiale e comunque sanato dalla costituzione; il termine per la notificazione nel procedimento sommario ex art. 14 d.lgs. 150/2011 non è perentorio, potendo il giudice assegnare un nuovo termine; il deposito telematico dell'atto introduttivo è espressamente ammesso dall'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012. Sul quinto motivo, la Corte ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2024 secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non sono liquidabili spese, perché il procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa e non è configurabile soccombenza, anche se la parte controinteressata si oppone. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    La mancata mediazione è causa di improcedibilità che va eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza; non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla correzione dell'errore materiale, ma il relativo vizio è stato ritenuto insussistente o comunque non decisivo.

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sul vizio della notificazione; il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno di più censure processuali; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato a sostegno di più censure processuali; la Corte non ne ha ravvisato violazione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al rito sommario; la Corte ha escluso l'improcedibilità per il differimento dell'udienza.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Nel procedimento sommario applicabile all'opposizione, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto non è perentorio, salvo assegnazione di un nuovo termine da parte del giudice.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non è stata accolta alcuna nullità processuale.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; non è stata accolta alcuna nullità processuale.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte ha confermato la sanabilità delle irregolarità notificatorie mediante rinnovo o costituzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 16-bis d.l. 179/2012

    Nei procedimenti civili innanzi ai tribunali è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione.

  • art. 90 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese del procedimento di correzione; la censura è stata rigettata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese del procedimento di correzione; il principio di soccombenza non si applica al procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese del procedimento di correzione; la censura è stata rigettata.

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato per la liquidazione dei compensi; la Corte ha escluso che nel procedimento di correzione possano liquidarsi spese contenziose.

  • art. 3 d.m. n. 55/2012

    Richiamato per la liquidazione dei compensi; la Corte ha escluso che nel procedimento di correzione possano liquidarsi spese contenziose.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria non può essere fatto valere in cassazione se, secondo la disciplina applicabile, doveva essere eccepito dalla parte interessata o rilevato d'ufficio non oltre la prima udienza.
  • Un errore materiale nella notificazione dell'atto processuale non determina di per sé improcedibilità o inesistenza dell'atto quando il significato dell'atto sia comunque univoco e l'eventuale irregolarità risulti sanata dalla costituzione in giudizio della parte destinataria.
  • Nel procedimento sommario di cognizione disciplinato dal d.lgs. 150/2011, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio se la legge non lo prevede espressamente; il giudice può assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.
  • Nei procedimenti civili davanti ai tribunali il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo è ammesso quando previsto dall'art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. 179/2012, sicché non può essere dichiarata l'inammissibilità per il solo fatto dell'uso del PCT.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza, perché si tratta di un procedimento sostanzialmente amministrativo e non contenzioso; di conseguenza non sono liquidabili spese processuali neppure se la parte controinteressata si oppone all'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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