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Sentenza

Sentenza n. 1301/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DACUR ex art. 13 d.l. 14/2017 recante il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento per dodici mesi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento DACUR sostenendo che fosse fondato su mere congetture e adottato in assenza di prove. In particolare, contestava la sussistenza dei presupposti della misura preventiva e aveva inoltre chiesto l’annullamento in autotutela della comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e dall’offerta, da parte del Questore, di plurime possibilità di audizione rivolte al ricorrente e al suo difensore, alle quali non era stato dato seguito. Dagli atti risultava che il ricorrente era stato colto in flagranza di reato e condannato, con rito abbreviato, alla pena di tre mesi di reclusione per un fatto riconducibile alla vendita o cessione di stupefacenti nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi.

La decisione

Il TAR ha rilevato anzitutto la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il divieto, notificato il 1° dicembre 2023 e disposto per dodici mesi, aveva cessato di produrre effetti dal 2 dicembre 2024. Il ricorrente, avvisato della questione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., non ha dedotto la permanenza dell’interesse, non ha formulato domanda risarcitoria e non ha indicato ulteriori ragioni per una pronuncia di merito. Il Collegio ha tuttavia osservato che il ricorso sarebbe stato comunque infondato. La misura risultava immune dai vizi dedotti: il procedimento era stato avviato con le necessarie garanzie partecipative e l’audizione era stata offerta in più occasioni, senza che il ricorrente o il difensore ne avessero usufruito. Inoltre, il ricorrente era stato condannato con rito abbreviato ed era stato colto in flagranza; tali elementi erano idonei a giustificare la misura, che l’art. 13 d.l. 14/2017 collega al fatto che il soggetto sia stato denunciato, negli ultimi tre anni, per vendita o cessione di stupefacenti commessa nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi. Nonostante la motivazione faccia riferimento all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il dispositivo respinge il ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 14/2017

    il mero fatto che il soggetto sia stato denunciato, nel corso degli ultimi tre anni, per la vendita o la cessione di stupefacenti commessi nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi

    La disposizione consente l’adozione della misura preventiva in presenza della denuncia, nel triennio precedente, per vendita o cessione di stupefacenti commessa nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi; nel caso concreto, la condanna con rito abbreviato e la flagranza di reato sono state ritenute elementi idonei a giustificare il divieto.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato la disposizione per porre in dubbio, nel corso dell’udienza, la permanenza dell’interesse a ricorrere e consentire al ricorrente di dedurre sul punto.

Massime di principio

  • Quando un divieto di accesso disposto per una durata determinata ha cessato integralmente di produrre effetti nel corso del giudizio, il ricorso contro tale misura diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente non formula una domanda risarcitoria e non dimostra un diverso interesse concreto e attuale alla decisione.
  • La cessazione dell’efficacia della misura non impedisce al giudice di rilevare, ove necessario, che le censure sarebbero comunque infondate; tale valutazione non sostituisce però la verifica dell’attuale interesse alla decisione di annullamento.
  • Ai fini dell’adozione del divieto di accesso previsto dall’art. 13 d.l. 14/2017, è sufficiente il presupposto normativamente individuato della denuncia, nel triennio precedente, per vendita o cessione di stupefacenti commessa nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi; la flagranza e la successiva condanna costituiscono, a maggior ragione, elementi idonei a sostenere la misura.
  • La partecipazione procedimentale è assicurata quando l’amministrazione comunica l’avvio del procedimento e offre al destinatario e al suo difensore plurime possibilità di audizione; il mancato esercizio di tale facoltà non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleSilenzio della pubblica amministrazione

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