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Sentenza

Sentenza del 13/02/2018 n. 634 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento Irap- Autonoma organizzazione non presente ai fini Irap - onere della prova parte attrice -presupposto Irap non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha sostenuto che l’attività professionale fosse esercitata senza un’autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP: non disponeva di attrezzature o strutture eccedenti l’ordinario e non si avvaleva di collaboratori. L’Amministrazione non avrebbe fornito elementi idonei a dimostrare l’esistenza del presupposto impositivo. La mera attività libero-professionale, così come l’eventuale ricorso a prestazioni ausiliarie ordinarie, non costituisce di per sé prova indefettibile dell’autonoma organizzazione.

La decisione

La pretesa IRAP è stata ritenuta non fondata, poiché non è stata dimostrata la sussistenza di un’autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio della professione. È stato valorizzato il fatto che l’onere della prova gravasse sull’Amministrazione e che questa non avesse fornito elementi contrari alle dichiarazioni del contribuente. La cartella di pagamento è stata quindi annullata o comunque disconosciuta nella parte relativa all’IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del Codice civile

    Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia o l’estinzione di tali fatti deve provarne i presupposti. Nel caso esaminato, l’Amministrazione doveva dimostrare il presupposto dell’IRAP, ossia l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

  • IRAP - presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’esercizio di un’attività professionale non implica automaticamente la presenza di un’autonoma organizzazione. Occorre verificare concretamente se il professionista impieghi beni, strutture o personale in misura eccedente il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 3578 del 3 agosto 1989

    Richiamata per il principio secondo cui l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava sulla parte che la fa valere, nel caso concreto l’Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione civile, sezione VI, n. 4663 del 27 febbraio 2014

    La presunzione secondo cui l’esercizio di una libera professione sarebbe indice dell’esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP può essere superata dal contribuente mediante adeguata prova e motivazione.

  • Cassazione civile, sezione VI, n. 1544 del 27 gennaio 2015

    L’apporto fornito all’attività di un professionista dall’utilizzo di ordinarie prestazioni ausiliarie (come quelle di un segretario o di un inserviente) costituisca di per se stesso un indice indefettabile della presenza di un autonoma organizzazione.

    L’impiego di prestazioni ausiliarie ordinarie non determina automaticamente l’autonoma organizzazione. Il giudice deve valutare in concreto la qualità e la quantità del lavoro utilizzato, verificando se esso superi il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.

Massime di principio

  • Per escludere l’IRAP non è sufficiente dichiarare di essere un professionista individuale: occorre dimostrare concretamente l’assenza di una struttura organizzativa autonoma e significativa.
  • L’onere di provare il presupposto dell’IRAP grava sull’Amministrazione quando questa pretende l’imposta; tuttavia, il contribuente deve fornire elementi documentali e fattuali coerenti con l’assenza di organizzazione.
  • La presenza di beni strumentali ordinari o di collaborazioni meramente ausiliarie non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
  • La valutazione deve concentrarsi sull’eccedenza rispetto al minimo indispensabile: rilevano dimensioni, costi, continuità, qualificazione e ruolo del personale o delle strutture utilizzate.
  • La mera presunzione derivante dall’esercizio di una professione può essere superata dimostrando che l’attività è svolta personalmente, senza dipendenti o collaboratori qualificati e senza investimenti organizzativi rilevanti.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare documentazione su assenza di dipendenti, entità dei beni strumentali, spese per collaborazioni e modalità concrete di svolgimento dell’attività, poiché la decisione dipende da una valutazione complessiva del caso.

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