Sentenza n. 560/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 3 giugno 2025, tramite il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, Ufficio Impiego Sottufficiali ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un ente dislocato nella sede di Torino, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso un reparto con sede a Torino
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, militare dell’Esercito con qualifica di Tecnico Ranger, ha chiesto l’assegnazione temporanea per tre anni presso una sede vicina al luogo di residenza del nucleo familiare, richiamando la necessità di garantire la presenza paterna alle figlie gemelle di età inferiore ai tre anni e rappresentando di avere complessivamente sei figli. L’amministrazione ha preannunciato il rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e ha poi respinto l’istanza rilevando che la specifica posizione organica del militare non era prevista nelle tabelle ordinative organiche dei reparti ubicati a Torino. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, sostenendo di possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per l’assegnazione e contestando che la sola assenza di una posizione corrispondente nella sede di destinazione potesse integrare una motivata esigenza organica o di servizio. Ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere e rendere esplicita una concreta valutazione delle esigenze degli organici e del servizio, della propria professionalità e della sua eventuale insostituibilità nel reparto di provenienza, bilanciandole con la situazione familiare di eccezionale rilievo. Il ricorrente ha infine valorizzato il fatto che l’amministrazione non avesse dato seguito all’ordinanza cautelare con cui il TAR aveva ordinato il riesame dell’istanza alla luce delle politiche di tutela della famiglia e della genitorialità, delle concrete esigenze operative del reparto di Verona e dell’eventuale insostituibilità del militare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Pur riconoscendo che la posizione organica e la particolare professionalità del militare possono costituire elementi rilevanti per valutare le esigenze di servizio, il giudice ha ritenuto insufficiente la motivazione amministrativa, limitata alla mancata previsione della posizione di Tecnico Ranger nelle tabelle organiche dei reparti di Torino. In presenza di una situazione familiare eccezionale, caratterizzata da un nucleo composto da sei figli oltre al coniuge, l’amministrazione era tenuta a fornire una motivazione particolarmente stringente, specifica e circostanziata. Avrebbe dovuto illustrare non soltanto la professionalità del richiedente e l’assenza di una posizione corrispondente nella sede di destinazione, ma anche le concrete ragioni per cui il militare fosse assolutamente insostituibile nel reparto di provenienza e perché il suo distacco temporaneo fosse incompatibile con le esigenze operative. Il TAR ha attribuito rilievo anche al mancato riesame disposto in sede cautelare e al silenzio dell’amministrazione successivo all’ordine giudiziale, osservando che non era stata fornita la dimostrazione dell’insostituibilità del militare neppure dopo l’esplicito invito a rivalutare la domanda secondo i parametri indicati. La tutela dell’unità familiare è stata quindi ritenuta prevalente, allo stato degli atti, rispetto a esigenze di servizio non adeguatamente specificate. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per le condotte processuali di entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
eventuale assegnazione temporanea presso una sede vicina al luogo di residenza del nucleo familiare
La disposizione è stata esaminata quale base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea. Il giudice ha ritenuto che il diniego debba essere sorretto da esigenze organiche o di servizio motivate in modo particolarmente stringente, tenendo conto dei valori costituzionali connessi all’unità familiare e della concreta insostituibilità del militare.
art. 10-bis l. 241/1990
termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni
La norma è stata richiamata per il preavviso di rigetto comunicato al ricorrente; il giudizio non ha riguardato una violazione delle garanzie partecipative.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Richiamata dal ricorrente tra le disposizioni correlate alla disciplina dell’assegnazione temporanea e del trasferimento del personale.
art. 1 d.lgs. 172/2019
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni correlate all’istituto invocato.
Massime di principio
- Il diniego di un’istanza di assegnazione temporanea motivata da esigenze organiche o di servizio deve contenere una motivazione particolarmente stringente quando incide su valori di rilievo costituzionale connessi all’unità familiare e alla genitorialità.
- La mera mancata previsione, nella sede di destinazione, della posizione organica o della qualifica posseduta dal militare non dimostra di per sé l’incompatibilità del trasferimento temporaneo con le esigenze di servizio e non esonera l’amministrazione dall’effettuare una valutazione concreta e individualizzata.
- Quando l’amministrazione oppone la particolare professionalità del militare, deve specificare in positivo le esigenze operative connesse a tale professionalità e in negativo le ragioni per cui il dipendente sarebbe concretamente e assolutamente insostituibile nel reparto di provenienza durante il periodo del distacco.
- L’ordine giudiziale di riesame impone all’amministrazione di rivalutare effettivamente l’istanza secondo i parametri indicati dal giudice; il silenzio o l’inerzia successivi, soprattutto a fronte di una situazione familiare eccezionale, aggravano il difetto di motivazione del diniego originario o comunque impediscono di ritenere adeguatamente dimostrate le esigenze di servizio.
- Nel bilanciamento tra esigenze organizzative dell’amministrazione militare e tutela dell’unità familiare, le prime possono prevalere solo se concretamente accertate, specificamente motivate e dimostrate come incompatibili con l’assegnazione temporanea richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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