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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29167/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro il decreto che confermava la sorveglianza speciale (3 anni e 6 mesi) e la cauzione di euro 1.000,00. Il ricorrente deduceva: (1) vizi di motivazione e violazione di legge per carente valutazione dell'attualità della pericolosità, sostenendo che la decisione si era fondata unicamente sugli elementi emersi nel procedimento penale di primo grado e nell'ordinanza cautelare; il ruolo sarebbe stato marginale (collaboratore Bisconti non gli attribuisce specifiche condotte associative), l'episodio estorsivo sarebbe isolato, la militanza ventennale sarebbe stata erroneamente attribuita e la buona condotta carceraria non era stata considerata; inoltre il ricorrente ha una professione stabile di infermiere. (2) la durata della misura sarebbe eccessiva e sproporzionata rispetto al grado di pericolosità contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione nelle misure di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge (motivazione inesistente o meramente apparente) e che la decisione impugnata non fosse priva di motivazione. La Corte di merito aveva valutato adeguatamente l'attualità della pericolosità sulla base del compendio probatorio penale (condanna in primo grado per associazione mafiosa e ordinanza cautelare), ritenendo il ricorrente soggetto con ruolo di primo piano nella famiglia di Misilmeri e con collegamenti con i vertici (Sciarabba, Ganci, Merendino), nonostante la custodia cautelare. Anche la durata della misura è stata considerata giustificata dal ruolo ritenuto dall'organo di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 4, lett. b)

    La norma definisce le categorie di soggetti cui applicare misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente rientrasse nella lett. b) come "gravemente indiziato" di appartenenza a Cosa Nostra e quindi idoneo alla misura della sorveglianza speciale.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. e)

    La Corte ricorda che in sede di cassazione per misure di prevenzione non è ammesso il controllo per illogicità manifesta della motivazione; è invece sindacabile la violazione di legge quando manca la motivazione o essa è meramente apparente.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede che dall'inammissibilità del ricorso per cassazione derivi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso, Rv. 271511)

    Principio secondo cui, ai fini delle misure di prevenzione per indiziati di associazione mafiosa, l'attualità della pericolosità va accertata sulla base di elementi concreti e non può fondarsi unicamente sulla presunzione della stabilità del vincolo associativo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammissibile prevalentemente per violazione di legge; in particolare va dimostrata l'assenza totale o la mera apparente della motivazione per ottenere ammissione e successivo annullamento.
  • L'attualità della pericolosità deve essere valutata concretamente: rilevano la durata e l'intensità del coinvolgimento nell'associazione, il ruolo ricoperto, i rapporti con i vertici, la ripetitività o la gravità delle condotte e l'eventuale persistenza di legami criminali anche se è intervenuta una detenzione.
  • La sola buona condotta carceraria o l'assenza di precedenti recenti non escludono automaticamente l'attualità della pericolosità se il compendio probatorio dimostra un ruolo significativo e una partecipazione duratura all'organizzazione mafiosa.
  • Le doglianze difensive che si limitano a una diversa valutazione del merito probatorio (es. sostenere che il ruolo era marginale) sono difficilmente idonee in Cassazione se la motivazione di merito mostra un adeguato esame degli elementi; è necessario dimostrare vizi di legge o motivazione inesistente/apparente.
  • La proporzionalità della durata della misura viene valutata in relazione al grado di pericolosità accertato: per contestare la durata occorre dimostrare concretamente la sproporzione rispetto agli elementi fattuali assunti a fondamento.

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