Cassazione Civile, Ordinanza n. 14920/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico di proprietà della società, con cui l'Ufficio aveva elevato la rendita catastale includendo nel computo il valore del palo/torre di sostegno dell'aerogeneratore. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la torre rientrasse tra le "costruzioni" da considerare nella stima e non fosse funzionale allo specifico processo produttivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre eolica è inscindibilmente connessa all'impianto e quindi esclusa dalla stima diretta; (2) violazione della medesima disciplina, dell'art. 23 Cost. e irrilevanza della circolare dell'Agenzia n. 6/2012, richiamata dalla CTR nonostante fosse anteriore alla novella del 2015; (3) omessa pronuncia sul principio di buona fede e collaborazione ex art. 10 L. n. 212/2000 nella determinazione dei valori catastali; (4) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. sulla medesima questione; (5) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, con riferimento anche all'art. 2697 c.c. e agli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR aveva escluso la torre dal regime di esclusione previsto per i c.d. "imbullonati" senza compiere un necessario accertamento in fatto sulla natura tecnica e funzionale della componente impiantistica. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti tecnici necessari sulla base della documentazione già prodotta e, se occorra, tramite consulenza tecnica. La decisione d'appello è stata quindi annullata perché la qualificazione della torre come costruzione o come componente impiantistica funzionale al processo produttivo non poteva essere risolta in via meramente giuridica senza istruttoria tecnica.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale sui motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i motivi attinenti a omessa pronuncia e nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015
esclusione dalla stima diretta di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma, introdotta dalla legge di stabilità 2016, impone di escludere dalla rendita catastale delle unità del gruppo D le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente integrate o infisse al suolo.
art. 23 Cost.
È evocato dalla ricorrente per contestare il riferimento a una circolare amministrativa non idonea a incidere sulla base legale dell'imposizione.
art. 10 L. n. 212/2000
È richiamato come fonte del principio di buona fede e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
È indicato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare l'omessa pronuncia sul motivo di appello/ricorso relativo alla buona fede e collaborazione.
art. 112 c.p.c.
È evocato per dedurre omessa pronuncia del giudice di appello.
art. 132 c.p.c.
È richiamato in relazione al preteso difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.
art. 2697 c.c.
È citato nel motivo sulla motivazione e sulla determinazione del valore catastale, senza che la Corte si soffermi autonomamente su tale profilo.
art. 380 bis c.p.c.
È menzionato nel procedimento camerale per la proposta del relatore e la costituzione del contraddittorio.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili del gruppo D, dopo la L. n. 208/2015 devono essere esclusi dal computo i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando risultino strutturalmente connessi al fabbricato o infissi al suolo.
- La qualificazione di una componente di un impianto produttivo come "costruzione" oppure come elemento impiantistico escluso dalla stima non può essere risolta in astratto con una mera affermazione giuridica, quando occorra accertare la sua effettiva funzione tecnica nel processo produttivo.
- Se la questione decisiva attiene alla funzione concreta del bene nell'impianto, il giudice di merito deve compiere un accertamento in fatto, eventualmente avvalendosi di documentazione tecnica e consulenza tecnica d'ufficio.
- In materia catastale, il criterio introdotto dalla riforma del 2016 privilegia la destinazione produttiva delle componenti rispetto alla loro mera struttura fisica o al fatto che siano stabilmente incorporate al suolo.
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