Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38600/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) violazione di legge sulla qualificazione giuridica dei fatti: sostiene che le annotazioni sui brogliacci di rifornimento sono documenti a valenza meramente interna e che egli, quale operatore di manutenzione addetto alla pompa, non poteva essere considerato "incaricato di pubblico servizio", pertanto il fatto sarebbe da ricondurre al reato di appropriazione indebita e non di peculato; 2) in caso di riqualificazione in appropriazione indebita, deduce la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Ha annullato la sentenza impugnata perchè la Corte di appello aveva errato nel ritenere che il ricorrente fosse "incaricato di pubblico servizio" sulla base delle annotazioni del carburante: la qualificazione pubblicistica richiede il criterio funzionale-oggettivo (attività disciplinata da norme di diritto pubblico, esercizio di funzioni pubbliche con poteri autoritativi o certificativi o formazione/manifestazione della volontà amministrativa). Le annotazioni del ricorrente sono state ritenute mera documentazione interna e attività materiale non intellettiva esecutiva di ordini di servizio, quindi non idonee a integrare la qualifica pubblicistica. Esclusa la configurabilità del peculato, il fatto è stato riqualificato in appropriazione indebita, con aggravante ai sensi dell'art. 61, n. 11, c.p. La sentenza è annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 357 cod. pen.

    Definisce la pubblica funzione in senso oggettivo: attività disciplinata da norme di diritto pubblico e/o esercitata con poteri autoritativi o certificativi; criterio utilizzato per escludere la qualifica pubblicistica delle annotazioni interne.

  • art. 358 cod. pen.

    Definisce l'incaricato di pubblico servizio come soggetto che svolge attività pubblicistica ma priva dei poteri autoritativi o certificativi; la Corte ha ritenuto che l'attività del ricorrente non avesse il carattere intellettivo e di rilevanza pubblicistica richiesto.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di appropriazione indebita; il fatto è stato riqualificato su questa disposizione dopo l'esclusione del peculato.

  • art. 61, n. 11 cod. pen.

    Aggravante applicata alla fattispecie di appropriazione indebita nel caso di peculato escluso; la Corte ne ha disposto l'applicazione nella riqualificazione.

  • legge 26 aprile 1990, n. 86 e legge 7 febbraio 1992, n. 181

    Richiamate come fonti della riformulazione normativa che ha affermato il criterio oggettivo-funzionale per la qualificazione di pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio; servono a spiegare il parametro interpretativo seguito dalla Corte.

  • giurisprudenza citata (es. Sez. U n. 7958/1992, Sez. U n. 10086/1998, Cass. sez. 6 Paventi e altri)

    Giurisprudenza di legittimità usata per precisare i criteri di distinzione tra pubblica funzione, incaricato di pubblico servizio e mera attività materiale interna; conferma che mansioni esecutive o annotazioni interne possono non integrare la qualifica pubblicistica.

Massime di principio

  • La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio si valuta con criterio oggettivo-funzionale: non conta solo la dipendenza o l'ente di appartenenza, ma la natura dell'attività svolta (disciplinata da norme di diritto pubblico, con poteri autoritativi o certificativi o formazione di atti della PA).
  • Annotazioni o registrazioni con valenza meramente interna e svolte nell'esecuzione di ordini di servizio non necessariamente integrano poteri certificativi o intellettivi richiesti per la qualifica pubblicistica.
  • Se manca la qualifica pubblicistica, il reato di peculato non può sussistere e i fatti vanno valutati alla stregua di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) o altra fattispecie pertinente; si procede quindi a riqualificazione e nuovo giudizio di determinazione della pena.
  • La valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere effettuata alla luce della fattispecie effettivamente configurata dopo eventuale riqualificazione.
  • Nella valutazione della qualifica pubblicistica può rilevare anche l'esercizio di fatto della funzione se accompagnato da tolleranza o consenso dell'amministrazione, ma è necessario dimostrare che l'attività svolta abbia rilevanza pubblicistica obiettiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.