Cassazione Penale, Sentenza n. 28411/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato avversava la sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di calunnia e diffamazione aggravata per una missiva inviata alla Procura (esposto del 22/06/2012). Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la missiva fosse volta solo a conoscere l'esito di una precedente querela, senza intento calunnioso o diffamatorio; contestava la configurabilità della calunnia, l'elemento soggettivo (assenza di volontà di incolpare consapevolmente della innocenza) e che la diffamazione fosse assorbita dalla calunnia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per quanto riguarda il reato di calunnia, ritenendo le doglianze generiche e non confutanti la motivazione di merito; ha però accolto il motivo relativo al concorso con la diffamazione, affermando che la diffamazione è assorbita dalla calunnia se derivante dalla stessa condotta, e quindi ha annullato senza rinvio la condanna per diffamazione. Per effetto di ciò la pena è stata rideterminata a 1 anno e 6 mesi di reclusione (esclusa la parte di aumento applicata ex art. 81 c.p.). Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamata in relazione all'aumento di pena applicato in primo grado: la Corte elimina la componente di aumento per la rideterminazione della pena dopo l'annullamento per la diffamazione
Calunnia (norma sostanziale, art. 368 c.p.)
La sentenza applica i requisiti della calunnia: denuncia/falsa attribuzione di reato e l'elemento soggettivo che esclude la buona fede quando la supposizione illecita non è ragionevolmente fondata su elementi oggettivi seri
Diffamazione (norma sostanziale, art. 595 c.p.)
Ritenuta assorbita quando l'attribuzione di un fatto disonorevole è parte integrante della denuncia calunniosa e la calunnia è il reato più grave risultante dalla medesima condotta
Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020 (Abbondanza, Rv. 278753)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la consapevolezza dell'innocenza è esclusa se la presunta illiceità denunciata è ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri
Sez. 6, n. 31601 del 11/05/2017 (Di Michele, Rv. 270749)
Principio richiamato secondo cui non è configurabile il concorso tra calunnia e diffamazione quando la denuncia, consapevolmente infondata, contiene l'attribuzione di un fatto disonorevole, con conseguente assorbimento della diffamazione
Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello, Rv. 268966)
Richiamata per il principio che l'inammissibilità del motivo relativo a un reato impedisce di tenere conto del tempo trascorso ai fini della prescrizione in cassazione
Massime di principio
- Una missiva/esposto alla Procura che contiene insinuazioni e prospetta responsabilità di un pubblico ufficiale può integrare il reato di calunnia se le accuse, pur rivolte a far aprire accertamenti, non sono suffragate da elementi oggettivi e seri
- Quando calunnia e diffamazione derivano dalla stessa condotta accusatoria, la diffamazione può essere assorbita nella calunnia (la calunnia è il reato più grave e assorbe il minore se coessenziali)
- In sede di cassazione i motivi generici che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili: bisogna indicare errori di diritto o specifiche contraddizioni logico-giuridiche nella motivazione
- Per valutare l'elemento soggettivo della calunnia si considera se la denuncia era ragionevolmente fondata su elementi oggettivi: l'assenza di certezza sull'innocenza dell'accusato non esclude automaticamente la calunnia se mancavano elementi concreti a sostegno dell'accusa
- Se il ricorrente ottiene l'annullamento di un capo di imputazione per assorbimento, la pena va rideterminata tenendo conto dell'eliminazione della componente assorbita e degli aumenti applicati in precedenza
- Il ricorrente soccombente può essere condannato al rimborso delle spese della parte civile; in materia di prescrizione, motivi dichiarati inammissibili possono impedire il computo di sospensioni ai fini della maturazione della prescrizione
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