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Sentenza

Sentenza n. 168/2026 - Catania, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato della sentenza di questo T.a.r. n. 1556/2024, pubblicata il 29 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202501666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1556/2024, nella parte relativa al rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia n. 1556/2024, passata in giudicato, con la quale il ricorso originario era stato parzialmente accolto e le spese di lite erano state compensate, ponendo tuttavia a carico dell’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato di avere adempiuto. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza, comprovando il passaggio in giudicato della sentenza e la notificazione della pronuncia all’amministrazione. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto del termine decennale per l’azione di ottemperanza, del termine di deposito del ricorso e delle formalità necessarie ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha affermato che la compensazione delle spese di lite nella sentenza ottemperanda non esonera la parte soccombente dal pagamento del contributo unificato, poiché l’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che tale onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se la parte non si è costituita. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, ha ordinato al Ministero dell’Interno di dare completa esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese di notifica documentate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

    La parte soccombente è tenuta al rimborso del contributo unificato anche quando le spese processuali siano state compensate.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice è stata ritenuta idonea ai fini del decorso del termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    In assenza di elementi contrari forniti dall’amministrazione, il TAR ha ritenuto comprovato il perdurante inadempimento.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato per il rimborso delle spese forfettarie sulle competenze liquidate.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite disposta nella sentenza ottemperanda non esclude l’obbligo della parte soccombente di rimborsare il contributo unificato, che grava su di essa in forza dell’art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza amministrativa passata in giudicato, la parte vittoriosa deve comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice secondo le formalità previste dalla legge.
  • Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora il termine decorra inutilmente.
  • Quando l’amministrazione non fornisce elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ritenere comprovato il perdurante inadempimento sulla base degli atti disponibili e dell’onere di collaborazione processuale gravante sull’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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