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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37053/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva: (i) violazione di legge e difetto di motivazione per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento della prova circa l'affermazione di responsabilità e manifesta sproporzione della pena rispetto al disvalore della condotta; (ii) violazione dell'art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di prescrizione dei reati di ricettazione consumati tra gennaio e febbraio 2011; (iii) violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. per la mancata partecipazione al processo di appello a causa del regime di sorveglianza speciale. Il ricorso era stato però inviato direttamente alla Corte di cassazione anziché essere depositato presso la Corte d'appello che aveva emesso la sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata è del 22/10/2020; il termine per il deposito ex art. 544 c. 2 scadeva il 7/11/2020 e da quella data decorrevano i 30 giorni per proporre il ricorso ex art. 585 c.1 lett. b), da depositarsi presso il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 582). Il difensore aveva invece spedito il ricorso direttamente alla Corte di cassazione; il ricorso è pervenuto alla Corte d'appello solo il 25/02/2021, oltre il termine. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la tempestività dell'impugnazione presentata a ufficio incompetente e pervenuta oltre i termini all'ufficio competente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c. 3 cod. proc. pen.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00; sentenza depositata il 15/09/2022.

Norme richiamate

  • art. 544 cod. proc. pen.

    comma secondo (termine per il deposito della sentenza)

    indica il termine entro il quale è fissato il periodo iniziale per calcolare il termine di impugnazione; la Corte ha usato tale termine per determinare la scadenza iniziale

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma primo lett. b) (termine di 30 giorni per proporre ricorso in cassazione)

    stabilisce il termine per la proposizione dell'impugnazione; la Corte lo ha considerato vincolante e decorre dalla scadenza prevista dall'art. 544 c.2

  • art. 582 cod. proc. pen.

    (deposito del ricorso presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato)

    richiede il deposito del ricorso presso l'ufficio competente (giudice a quo); la Corte ha ritenuto che la presentazione ad altro ufficio (Cassazione) non produca decorrenza utile ai fini della tempestività

  • art. 157 cod. pen.

    norma invocata dal ricorrente per sostenere l'estinzione di alcuni reati per prescrizione; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    (regole sulla partecipazione dell'imputato al giudizio di appello)

    articolo richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata partecipazione per il regime di sorveglianza speciale; anche questa doglianza non è stata esaminata nel merito per il difetto di ammissibilità

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma terzo (effetto dell'inammissibilità del ricorso)

    previene la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    (condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende)

    previene la sanzione pecuniaria e condanna alle spese per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha quantificato la somma in 3.000 euro

  • Giurisprudenza

    Sez. 2, n. 6839 del 18/01/2017, Rv. 269118 - 01

    principio secondo cui l'impugnazione spedita a ufficio incompetente e pervenuta oltre il termine all'ufficio competente è inammissibile; il rischio della tardività grava sull'impugnante

Massime di principio

  • L'impugnazione in Cassazione deve essere depositata presso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 582): l'invio a uffici diversi non fa decorrere il termine a favore dell'impugnante
  • I termini processuali si calcolano in base alle norme indicate (art. 544 e art. 585): è essenziale rispettare le scadenze iniziali e i termini successivi per evitare l'inammissibilità
  • La presentazione per posta a un ufficio incompetente espone l'impugnante al rischio di inammissibilità: ai fini della tempestività rileva la data di ricezione presso l'ufficio competente
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi formali (tardività, deposito errato), le questioni di merito (es. prescrizione, difetto di motivazione) non vengono esaminate
  • In caso di inammissibilità giudicata, possono essere irrogate sanzioni economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende); occorre valutare la fondatezza e la correttezza formale prima di proporre ricorso
  • Prassi consigliata: depositare l'impugnazione direttamente presso l'ufficio competente, ottenere e conservare idonea ricevuta di deposito o prova di avvenuta notifica/avvenuto ricevimento, e verificare i termini processuali con anticipo per evitare errori procedurali

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