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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento del decreto del 15 novembre 2024 con il quale la Prefettura di Latina ha revocato il nulla osta all’ingresso n. P-LT/L/Q/2023/-OMISSIS- per sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Giustizia amministrativa202400798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato e di rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Latina ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato, già rilasciato, in conseguenza del sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti economici e contributivi del datore di lavoro. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avrebbe imputato al lavoratore le conseguenze della condotta datoriale, nonostante egli avesse presentato denuncia-querela contro il datore di lavoro; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per mancata valutazione della sua integrazione sociale, della disponibilità di un alloggio, dell'assunzione presso altro datore di lavoro e dell'assenza di precedenti penali; violazione del d.lgs. 286/1998, assumendo che il controllo dei requisiti dovesse essere preventivo e non successivo e che egli avesse maturato un affidamento sulla possibilità di ingresso e di ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento, fondato sul sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti prescritti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998, inclusi i requisiti economico-finanziari e contributivi del datore di lavoro. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022, il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso; la misura non ha natura sanzionatoria nei confronti del lavoratore, ma è diretta a ripristinare la legalità rimuovendo un titolo rilasciato in assenza dei presupposti. Il procedimento penale originato dalla denuncia del lavoratore è irrilevante rispetto alla legittimità della revoca. Il potere prefettizio è vincolato e non consente di valorizzare l'inserimento sociale, la condotta personale o l'assunzione presso altro datore di lavoro. Il controllo successivo dei requisiti è espressamente ammesso dalla legge e risponde a finalità di semplificazione e accelerazione. Non sussiste un affidamento incolpevole, poiché la disciplina rende evidente che il nulla osta è revocabile in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro validamente instaurato; non è invece rilasciabile quando il rapporto non è mai sorto, anche se la mancata instaurazione è dipesa da cause estranee alla volontà del lavoratore. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Prevede i requisiti e le condizioni per l'ingresso e l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato dello straniero, la cui carenza può impedire la conservazione del nulla osta.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il lavoro stagionale e i relativi presupposti; il giudice lo richiama, insieme all'art. 22, quale fonte dei requisiti per il rilascio del nulla osta.

  • art. 7 l. 241/1990

    È stato richiamato quale base della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione, poiché il provvedimento indicava il sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti e gli elementi impeditivi.

  • art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022

    al “sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso”

    Impone la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso quando, anche successivamente al rilascio, siano accertati gli elementi ostativi previsti dalla disciplina; configura un potere vincolato di controllo e rimozione del titolo.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    È richiamato indirettamente nella disciplina del titolo di soggiorno per attesa occupazione, il cui rilascio presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro validamente instaurato.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituiscono il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nella pubblicazione della sentenza.

  • art. 10 reg. (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone menzionate nella sentenza.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede che il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi comporti la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro, l'amministrazione esercita un potere vincolato di controllo e rimozione del titolo, senza margini per valutare discrezionalmente l'inserimento sociale, la condotta personale o le sopravvenienze favorevoli al lavoratore.
  • La revoca del nulla osta per carenza dei requisiti del datore di lavoro non costituisce una sanzione per il lavoratore, ma una misura di ripristino della legalità conseguente all'accertamento che il titolo è stato rilasciato in assenza dei presupposti normativi.
  • Il controllo dei requisiti per il rilascio del nulla osta può essere effettuato successivamente all'adozione del titolo quando la legge lo consente espressamente; il successivo esercizio del potere di revoca non viola, di per sé, il principio di affidamento.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro sia stato validamente instaurato e successivamente interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non si applica quando il rapporto di lavoro non è mai sorto, anche se la mancata instaurazione dipende da fatti non imputabili allo straniero.
  • La motivazione del provvedimento di revoca è adeguata quando individua il sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti legali e indica elementi concreti, come l'insufficienza dei redditi e l'irregolarità contributiva del datore di lavoro, idonei a giustificare la rimozione del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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