Cassazione Civile, Ordinanza n. 19595/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un accertamento doganale relativo all'importazione nell'Unione europea di tubi in acciaio senza saldatura. A seguito di un'attività investigativa OLAF, l'amministrazione ha contestato alla società importatrice di avere dichiarato falsamente l'origine coreana della merce, che sarebbe invece stata di origine cinese, al fine di sottrarsi ai dazi antidumping previsti per i prodotti provenienti dalla Cina. L'Agenzia delle Dogane ha emesso un avviso di accertamento e un provvedimento sanzionatorio nel febbraio 2021. I giudici di merito hanno ritenuto tardiva l'azione dell'Ufficio, considerando applicabile il termine triennale e non quello di sette anni, perché la notizia di reato era stata trasmessa oltre tre anni dopo la dichiarazione doganale. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 103 del Reg. UE n. 952/2013, dell'art. 84 del d.P.R. n. 43/1973 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990, sostenendo che, per le obbligazioni doganali sorte da fatti penalmente perseguibili, il termine per la notifica è di sette anni dalla nascita dell'obbligazione, senza che sia necessario che la notizia di reato sia comunicata entro il triennio ordinario. La controparte ha invece sostenuto che la proroga opererebbe solo se la notitia criminis fosse trasmessa entro il termine ordinario. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che il nuovo regime introdotto dal Codice doganale dell'Unione e dalla successiva modifica dell'art. 84 citato prevede un termine fisso di sette anni decorrente dalla nascita dell'obbligazione doganale, indipendentemente dal momento in cui la notizia di reato sia trasmessa, purché la condotta sia penalmente perseguibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Dogane, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di diritti doganali, dopo l'entrata in vigore del Reg. UE n. 952/2013 e la modifica dell'art. 84 del d.P.R. n. 43/1973, il termine per notificare l'obbligazione doganale in presenza di condotte costituenti reato è di sette anni dalla nascita dell'obbligazione, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notitia criminis.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di censura utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 103 del Reg. UE n. 952/2013
"nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale"; "quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale"
La Corte vi ricava che, per le condotte penalmente perseguibili, il diritto dell'Unione consente l'estensione del termine ordinario entro i limiti fissati dal diritto nazionale; nel caso italiano, il termine è di sette anni dalla nascita dell'obbligazione.
art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973
"qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni"
La Corte la interpreta nel senso che il termine settennale decorre dalla nascita dell'obbligazione doganale e non dipende dal momento della trasmissione della notizia di reato.
art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990
È richiamato insieme alle altre norme doganali come base del potere di accertamento dell'amministrazione.
art. 221, par. 3, del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992)
"la comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale"
La Corte lo richiama solo per distinguere il precedente assetto normativo, nel quale la giurisprudenza aveva collegato la proroga alla tempestiva trasmissione della notitia criminis.
art. 12 della L. n. 37 del 2019
Ha modificato l'art. 84 del d.P.R. n. 43/1973 per adeguarlo al Codice doganale dell'Unione.
art. 292 del d.P.R. n. 43 del 1973
È indicato come norma che tipizza il delitto di contrabbando cui è ricollegata la falsa indicazione di origine doganale.
art. 48 del d.lgs. n. 141 del 2024
È menzionato come disposizione che ha sostituito, con testo invariato, l'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973.
Massime di principio
- In materia di diritti doganali, quando l'obbligazione nasce da un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica non resta ancorato al solo termine ordinario triennale ma è quello speciale di sette anni previsto dall'ordinamento interno in attuazione del diritto unionale.
- La tempestività della notizia di reato entro il triennio non è più un presupposto necessario nel nuovo assetto normativo; ciò che rileva è che l'obbligazione doganale sia sorta in un contesto penalmente rilevante e che l'accertamento intervenga entro il termine settennale dalla sua nascita.
- Le soluzioni giurisprudenziali formatasi sotto il precedente regime doganale non sono automaticamente trasponibili al sistema introdotto dal Codice doganale dell'Unione, perché il nuovo testo normativo recupera certezza dei rapporti fissando un termine certo di decorrenza.
- Quando il giudice di merito applica il termine breve ignorando la disciplina speciale sopravvenuta, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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