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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23437/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce dalla notifica di sei avvisi di intimazione, emessi dall’agente della riscossione nei confronti di un soggetto indicato come erede di un contribuente deceduto, con riferimento a cartelle di pagamento relative a tributi iscritti a carico del de cuius. Il destinatario degli atti aveva impugnato le intimazioni sostenendo che le cartelle sottostanti non gli fossero state validamente notificate, perché egli aveva già presentato all’Agenzia delle Entrate, insieme alla dichiarazione di successione, la comunicazione dei dati degli eredi e il proprio domicilio in un indirizzo diverso da quello del defunto; aggiungeva altresì che i crediti fossero prescritti. I giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente, ritenendo che la denuncia di successione valesse quale comunicazione ai sensi dell’art. 65, comma 2, d.P.R. 600/1973 e che, pertanto, le notifiche dovessero essere eseguite presso il domicilio indicato dall’erede. In cassazione l’agente della riscossione ha dedotto due motivi, entrambi ex art. 360 n. 3 c.p.c.: con il primo ha contestato che la denuncia di successione possa essere equiparata alla comunicazione prevista dall’art. 65 d.P.R. 600/1973, sostenendo la validità della notifica collettiva e impersonale all’ultimo domicilio del de cuius in assenza di una formale comunicazione; con il secondo ha censurato la mancata prova, in atti, della spedizione e ricezione della comunicazione asseritamente effettuata dall’erede, insistendo sull’assenza di elementi idonei a dimostrare l’avvenuta trasmissione all’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare un accertamento di fatto compiuto in modo conforme nei due gradi di merito, integrando così una ipotesi di doppia conforme che preclude la deduzione del vizio motivazionale in cassazione. Inoltre ha osservato che la censura sulla mancata produzione della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento non era decisiva, poiché la comunicazione ex art. 65, comma 2, d.P.R. 600/1973 poteva anche essere presentata direttamente all’Ufficio. È stata quindi confermata la validità dell’impostazione dei giudici di merito, che avevano considerato sufficiente la comunicazione dei dati dell’erede e del suo domicilio ai fini della notifica. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 65, comma 2, d.P.R. 600/1973

    comunicazione dei dati degli eredi

    l’onere di comunicare all’Ufficio i dati degli eredi e il domicilio può assolvere la funzione di consentire la notificazione degli atti; la comunicazione non è necessariamente incompatibile con la presentazione diretta all’Ufficio e, nel caso concreto, l’accertamento dei giudici di merito sulla sua esistenza è insindacabile in cassazione nei limiti del motivo proposto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per devolvere in cassazione una contestazione che, in realtà, investe un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il ricorso è inammissibile nella parte in cui mira a censurare il medesimo accertamento di fatto compiuto in primo e in secondo grado.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è deducibile quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo quadro fattuale e dell’identico percorso logico-argomentativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non è applicato nel caso di soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato perché amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo accertamento di fatto, il ricorrente non può trasformare in violazione di legge una critica che attiene in realtà alla valutazione delle prove o dei fatti; in tale ipotesi opera il limite della c.d. doppia conforme.
  • La comunicazione prevista dall’art. 65, comma 2, d.P.R. 600/1973 assolve alla funzione di rendere conoscibili all’Amministrazione i dati dell’erede e il domicilio utile per le notifiche; se il giudice di merito accerta in fatto che tale comunicazione è stata resa, tale accertamento è in linea di principio insindacabile in cassazione nei limiti consentiti.
  • La mancata produzione in giudizio della ricevuta di spedizione o dell’avviso di ricevimento non è decisiva quando la comunicazione possa essere stata effettuata anche direttamente presso l’Ufficio e il giudice di merito abbia accertato l’esistenza dell’adempimento.
  • In tema di notifiche agli eredi, la questione centrale non è solo la forma astratta della comunicazione, ma la sua idoneità concreta a far conoscere all’Amministrazione il domicilio dell’erede, così da orientare validamente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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