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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10836/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2016. La società contribuente, esercente attività di compravendita immobiliare, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego; la CTR aveva poi confermato la decisione ritenendo che il credito IVA non fosse stato contestato nel giudizio di primo grado e che fosse comprovata l'attuale soggettività passiva della società. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 115 c.p.c. per aver la CTR ritenuto inammissibile una pretesa estensione del thema decidendum e applicato erroneamente il principio di non contestazione, nonostante l'Ufficio avesse negato il diritto al rimborso e non avesse affatto riconosciuto il credito; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente sulla prova del credito IVA; (3) la medesima violazione per motivazione apparente sull'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale della società. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo e infondato il terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha rigettato il terzo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR non è quindi stata confermata, perché il giudice di rinvio dovrà riesaminare la questione della prova del credito IVA e del diritto al rimborso senza applicare in modo erroneo il principio di non contestazione.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario il divieto di nuove domande ed eccezioni non impedisce di verificare correttamente il perimetro della contestazione; non può ritenersi inammissibile la censura dell'Ufficio quando questi abbia chiesto il rigetto integrale della domanda di rimborso.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non equivale a un riconoscimento del fatto dedotto quando la parte resistente abbia comunque contestato l'intera pretesa.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non consente di comprendere il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiama l'esigenza di una motivazione intellegibile, seppur sintetica, della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la violazione delle regole sulla motivazione e sulle forme del procedimento integra un vizio deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il principio di non contestazione non opera in modo da restringere il thema decidendum quando l'Ufficio abbia chiesto il rigetto integrale della pretesa del contribuente; in tal caso il contribuente resta onerato della prova del fatto costitutivo del proprio diritto al rimborso.
  • La mancata presa di posizione specifica dell'Amministrazione su singoli dati dichiarativi non equivale, di per sé, a riconoscimento del credito tributario, se l'intera domanda di rimborso è stata contestata.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a sorreggere la sentenza.
  • La censura sulla motivazione apparente resta assorbita se l'accoglimento di altro motivo conduce comunque alla cassazione della sentenza; il giudice di legittimità può invece respingere la doglianza quando la motivazione dia conto, sia pure in modo conciso, dei dati fattuali posti a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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