Sentenza del 01/02/2017 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego di interpello di disapplicazione norme antielusive - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell'Amministrazione finanziaria alla richiesta di disapplicazione delle norme antielusive. La questione riguardava la possibilità di impugnare autonomamente tale diniego davanti al giudice tributario, sostenendo che esso incidesse sulla posizione giuridica e sui diritti del contribuente.
La decisione
La sentenza ha escluso l'impugnabilità autonoma del diniego. Il provvedimento è stato qualificato come un semplice parere, non vincolante per il contribuente, e quindi privo di effetti immediati sulla sua posizione giuridica. Non rientrando tra gli atti autonomamente impugnabili, il diniego non può essere contestato separatamente, ma le relative questioni potranno eventualmente essere dedotte contro il successivo atto impositivo, qualora venga emesso.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La richiesta di disapplicazione delle norme antielusive dà luogo a un procedimento destinato a fornire un parere dell'Amministrazione finanziaria. Il diniego, non essendo vincolante per il contribuente e non producendo un'immediata lesione giuridica, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se produce un effetto immediato e concreto sulla posizione giuridica del contribuente e rientra tra gli atti previsti dalla legge.
- Il diniego di un interpello o di una richiesta di disapplicazione, quando ha natura meramente consultiva e non vincolante, non è normalmente impugnabile separatamente.
- Il contribuente può attendere l'eventuale emanazione dell'atto impositivo e contestare in quella sede sia la pretesa tributaria sia le valutazioni espresse dall'Amministrazione nel precedente parere.
- La mancata impugnazione del diniego non comporta, di regola, la perdita definitiva della possibilità di difendersi, perché la contestazione può essere fatta valere contro il successivo atto impositivo.
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