Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2019 n. 4292 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Irpef - Irrogazione sanzioni - Raddoppio termini - Disciplina - Art. 12 legge 212/2009 - Presunzione legale in favore del fisco - Effetti - Onere probatorio - Inversione - Onere del contribuente - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il raddoppio dei termini di accertamento e, soprattutto, l’applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, che introduce una presunzione legale relativa favorevole al Fisco, imponendo al contribuente l’onere di dimostrare l’origine non reddituale o la diversa collocazione temporale delle somme detenute all’estero. Il contribuente ha contestato che tale disciplina potesse applicarsi a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, poiché essa modifica sostanzialmente il regime probatorio e può richiedere la conservazione di documentazione che, prima della nuova norma, il contribuente non era tenuto a conservare.

La decisione

La presunzione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 è stata qualificata come disposizione sostanziale, in quanto determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta precedenti alla sua introduzione. L’accertamento e le sanzioni non possono quindi fondarsi su tale presunzione per annualità anteriori, salva la possibilità per l’Amministrazione di provare l’evasione con altri strumenti ordinari.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009

    La disposizione pone una presunzione legale relativa in favore del Fisco e prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

    La norma ha natura sostanziale perché incide sul regime probatorio e sulla posizione processuale del contribuente. Pertanto, non può essere applicata retroattivamente a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 12 della legge 212/2009

    È richiamato nell’oggetto della controversia in relazione alle garanzie del contribuente e alla disciplina dell’accertamento.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce una presunzione legale e trasferisce sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria incide sostanzialmente sui suoi diritti e obblighi.
  • Le disposizioni sostanziali che aggravano il regime probatorio del contribuente non possono essere applicate retroattivamente a periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
  • Il Fisco può applicare una nuova presunzione solo alle annualità coperte temporalmente dalla norma; per i periodi precedenti deve dimostrare l’evasione mediante gli ordinari strumenti probatori.
  • La difficoltà del contribuente di reperire documenti non richiesti dalla normativa vigente all’epoca è un elemento che rafforza l’esclusione dell’applicazione retroattiva.
  • L’inapplicabilità retroattiva della presunzione non impedisce necessariamente l’accertamento: l’Amministrazione può comunque procedere sulla base di prove autonome, concrete e specifiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.