Sentenza del 15/07/2019 n. 4292 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Irpef - Irrogazione sanzioni - Raddoppio termini - Disciplina - Art. 12 legge 212/2009 - Presunzione legale in favore del fisco - Effetti - Onere probatorio - Inversione - Onere del contribuente - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il raddoppio dei termini di accertamento e, soprattutto, l’applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, che introduce una presunzione legale relativa favorevole al Fisco, imponendo al contribuente l’onere di dimostrare l’origine non reddituale o la diversa collocazione temporale delle somme detenute all’estero. Il contribuente ha contestato che tale disciplina potesse applicarsi a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, poiché essa modifica sostanzialmente il regime probatorio e può richiedere la conservazione di documentazione che, prima della nuova norma, il contribuente non era tenuto a conservare.
La decisione
La presunzione prevista dall’art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 è stata qualificata come disposizione sostanziale, in quanto determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Di conseguenza, non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta precedenti alla sua introduzione. L’accertamento e le sanzioni non possono quindi fondarsi su tale presunzione per annualità anteriori, salva la possibilità per l’Amministrazione di provare l’evasione con altri strumenti ordinari.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009
La disposizione pone una presunzione legale relativa in favore del Fisco e prevede l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
La norma ha natura sostanziale perché incide sul regime probatorio e sulla posizione processuale del contribuente. Pertanto, non può essere applicata retroattivamente a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 12 della legge 212/2009
È richiamato nell’oggetto della controversia in relazione alle garanzie del contribuente e alla disciplina dell’accertamento.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una presunzione legale e trasferisce sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria incide sostanzialmente sui suoi diritti e obblighi.
- Le disposizioni sostanziali che aggravano il regime probatorio del contribuente non possono essere applicate retroattivamente a periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore.
- Il Fisco può applicare una nuova presunzione solo alle annualità coperte temporalmente dalla norma; per i periodi precedenti deve dimostrare l’evasione mediante gli ordinari strumenti probatori.
- La difficoltà del contribuente di reperire documenti non richiesti dalla normativa vigente all’epoca è un elemento che rafforza l’esclusione dell’applicazione retroattiva.
- L’inapplicabilità retroattiva della presunzione non impedisce necessariamente l’accertamento: l’Amministrazione può comunque procedere sulla base di prove autonome, concrete e specifiche.
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