Sentenza del 13/03/2018 n. 716 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2007. Ha sostenuto l'esistenza di un contrasto tra giudicati, poiché una precedente sentenza della stessa CTR, divenuta definitiva e relativa all'anno 2006, aveva annullato un accertamento sintetico fondato sui medesimi elementi di prova, ritenendo idonee le prove contrarie offerte dalla contribuente. La sentenza successiva, invece, aveva valutato gli stessi elementi in senso opposto.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile la revocazione nella fase rescindente, riconoscendo un contrasto sostanziale tra le due decisioni. Sebbene le annualità fiscali fossero diverse e, in linea generale, ciascun periodo d'imposta costituisca un'obbligazione autonoma, il precedente giudicato conteneva un accertamento probatorio radicalmente incompatibile con quello della sentenza successiva, essendo fondato sugli stessi soggetti, sugli stessi elementi e sulle medesime prove. La sentenza relativa al 2007 è stata quindi revocata; in sede rescissoria l'appello dell'Agenzia è stato rigettato ed è stata confermata la sentenza della CTP di Modena che aveva annullato l'avviso di accertamento. Le spese del giudizio di appello sono state compensate e, poiché l'Agenzia non si è costituita, nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
Art. 395, n. 5, codice di procedura civile
Sentenza contraria ad altra precedente avente autorità di cosa giudicata
La revocazione è ammessa quando una sentenza è incompatibile con una precedente decisione passata in giudicato, purché vi sia identità di soggetti e oggetto, oppure un accertamento definitivo radicalmente incompatibile con quello posto a fondamento della decisione successiva.
Art. 64 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma richiama nel processo tributario i motivi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c., incluso il contrasto con un precedente giudicato.
Art. 7 del TUIR
L'imposta sui redditi è dovuta per anni solari
Ogni annualità fiscale costituisce, in linea generale, un'obbligazione tributaria autonoma. Pertanto, un giudicato relativo a un anno diverso non determina normalmente revocazione; tuttavia, può assumere rilievo quando contiene un accertamento probatorio incompatibile e radicalmente opposto, basato sugli stessi elementi, rispetto alla decisione successiva.
Cass. civ., sez. VI, 11 giugno 2013, n. 14719
Ha affermato che il contrasto tra giudicati non è configurabile quando il precedente giudicato riguarda una diversa annualità, salvo che ricorra un'incompatibilità radicale tra gli accertamenti compiuti.
Cass. civ., sez. V, 21 novembre 2001, n. 14714
Conferma il principio dell'autonomia delle obbligazioni tributarie relative a diverse annualità e dei limiti alla revocazione per contrasto tra giudicati.
Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2009, n. 12348
Richiama, in termini generali, i presupposti necessari per riconoscere il contrasto tra giudicati ai fini della revocazione.
Massime di principio
- Le imposte sui redditi sono normalmente autonome per ciascun anno: una sentenza favorevole relativa a un'annualità diversa non si estende automaticamente alle altre.
- La diversità delle annualità non esclude in assoluto la revocazione quando le decisioni si fondano sugli stessi soggetti, sugli stessi fatti e sulle medesime prove, valutate in modo radicalmente opposto.
- Per ottenere la revocazione non è sufficiente dimostrare una semplice incoerenza o una diversa valutazione giuridica: occorre evidenziare un'incompatibilità sostanziale tra accertamenti contenuti in sentenze definitive.
- Il precedente giudicato deve essere già passato in cosa giudicata e deve contenere un accertamento probatorio concretamente incompatibile con quello della sentenza successiva.
- In presenza di accertamenti sintetici basati su elementi comuni a più annualità, le prove contrarie del contribuente possono assumere rilievo trasversale, soprattutto se una sentenza definitiva le ha già ritenute idonee a superare l'accertamento.
- La revocazione si articola in una fase rescindente, nella quale si verifica il motivo di revocazione, e in una fase rescissoria, nella quale il giudice decide nuovamente la controversia.
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