Cassazione Penale, Ordinanza n. 02008/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione revocava la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio italiano già applicata all'interessato, rilevando che egli era rientrato in Italia prima della scadenza del termine ed era stato arrestato per tale condotta. La difesa proponeva un'impugnazione qualificata come appello, poi trasmessa dalla Corte di appello alla Corte di cassazione perché il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. è impugnabile solo con ricorso per cassazione. Nel ricorso si deduceva che l'imputato era rientrato in Italia sulla base di un provvedimento amministrativo che gli aveva comunicato l'assenza del suo nominativo dalla banca dati Schengen e che, per questo motivo, egli aveva ritenuto legittimo il rientro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il difensore non risultava abilitato al patrocinio in Cassazione, integrando così la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
ordinanza emessa ai sensi dell’art. 666 cod. pen.
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione è impugnabile con ricorso per cassazione, non con appello.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
sussiste la causa di inammissibilità del ricorso prevista dall’art.591 co. 1 lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile quando è proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende presuppone che non emerga l'assenza di colpa della parte nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto tramite difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- Contro l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. l'impugnazione esperibile è il ricorso per cassazione e non l'appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
- Ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. il giudice verifica se dagli atti emergano elementi idonei a escludere che la parte abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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