Sentenza n. 1579/2026 - Torino, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti al beneficio economico normativamente contemplato dall’art. 6-bis del d.l. 21/09/1987 n. 387 e del conseguente obbligo in capo all’INPS di provvedere alla rideterminazione e alla riliquidazione del trattamento di fine servizio loro spettante mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” previsti dalla disposizione menzionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria. E per la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6-bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, membri in congedo della Guardia di Finanza, sono stati collocati a riposo su domanda dopo oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo e dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Contestando il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, hanno chiesto l’accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la conseguente riliquidazione del TFS, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS ha sostenuto che il beneficio fosse disciplinato dall’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, nella formulazione previgente, con esclusione dei dipendenti cessati a domanda, e che comunque mancasse l’equiparazione dei ruoli tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri ed Esercito. Il giudizio ha riguardato anche l’applicabilità soggettiva dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare e la spettanza della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente la domanda principale, accertando il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda il beneficio ai fini pensionistici e non impedisce il computo degli scatti nel TFS. L’abrogazione dell’art. 11 l. n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente formulazione restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, in assenza di una previsione legislativa espressa. La nozione di forze di polizia è stata interpretata in senso ampio, comprendendo la Guardia di Finanza; inoltre, l’art. 632 Cod. Ord. Mil. disciplina la corrispondenza tra gradi militari e qualifiche del personale delle forze di polizia a ordinamento civile. È stata respinta la tesi dell’INPS fondata sull’art. 1 d.l. n. 387/1987, ritenuto norma concernente un capitolo di spesa e non i requisiti del beneficio. Il TAR ha invece escluso la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, riconoscendo soltanto gli interessi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Riconosce il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia, compreso quello collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Disciplina il beneficio degli scatti di anzianità per il personale collocato a riposo a domanda ai fini pensionistici, senza impedire il distinto computo dei sei scatti nella liquidazione del TFS.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti
La precedente formulazione restrittiva, che escludeva la cessazione a domanda, non è stata ritenuta nuovamente vigente dopo l'abrogazione della norma successiva che l'aveva modificata.
art. 11, comma 1, l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della formulazione previgente dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 1911, comma 3, Codice dell'ordinamento militare
Conferma la persistente applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 632 Codice dell'ordinamento militare
Disciplina la corrispondenza tra i gradi militari e le qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile, rendendo possibile l'applicazione del beneficio al personale della Guardia di Finanza.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
Rileva ai fini della nozione ampia di forze di polizia, comprendente i corpi indicati dalla disposizione.
art. 1 d.l. n. 387/1987
fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato
È norma di autorizzazione di spesa e non disciplina i requisiti soggettivi od oggettivi dei benefici previsti dagli articoli successivi; la clausola di salvaguardia riguarda il d.P.R. n. 150/1987 e non i benefici dell'art. 6-bis.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Esclude, insieme all'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di TFS.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio, restando riconoscibili gli interessi.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando siano stati compiuti 55 anni di età e maturati almeno 35 anni di servizio utile.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, in quanto riferito al riconoscimento oneroso degli scatti ai fini pensionistici, non esclude il distinto computo dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
- L’abrogazione di una disposizione che aveva modificato una norma precedente non determina, in assenza di un’espressa previsione legislativa, la reviviscenza della formulazione originaria della norma abrogata; pertanto, non rivive la disciplina che limitava il beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso.
- La nozione di forze di polizia utilizzata dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 comprende anche la Guardia di Finanza e gli altri corpi indicati dalla disciplina generale delle forze di polizia; la corrispondenza tra gradi militari e qualifiche civili consente l’applicazione del beneficio al personale militare.
- Nel riconoscimento di somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio, la rivalutazione monetaria è esclusa dalle disposizioni speciali applicabili, mentre restano dovuti gli interessi secondo la disciplina vigente.
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