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Sentenza

Sentenza n. 6346/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6666 del 2025.

Giustizia amministrativa202507851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6666 del 2025, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza alla precedente sentenza di annullamento dell’aggiudicazione del servizio di raccolta differenziata e spazzamento stradale per il Comune di Acerra

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria originaria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’appello proposto dalle imprese componenti il RTI originariamente aggiudicatario contro la sentenza con cui il TAR Campania aveva accolto il ricorso per ottemperanza promosso dall’impresa seconda classificata. La sentenza ottemperanda, TAR Campania n. 3123 del 15 aprile 2025, aveva annullato l’aggiudicazione in favore del RTI Green Attitude/Ecogin e imposto alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità dell’offerta. Le appellanti hanno dedotto: l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, sostenendo che la sentenza non avesse disposto la loro esclusione, ma soltanto il rinvio alla stazione appaltante per il subprocedimento di verifica dell’anomalia; l’improcedibilità del ricorso di primo grado, poiché la stazione appaltante aveva attivato la verifica di congruità; la violazione della riserva di amministrazione e dell’art. 34, comma 2, c.p.a., anche in ragione dell’impugnazione della sentenza ottemperanda. Le parti appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per ottemperanza e, conseguentemente, ha annullato senza rinvio la sentenza del TAR. Nel corso del giudizio è emerso che la stazione unica appaltante aveva dato esecuzione alla sentenza ottemperanda: aveva attivato il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta del RTI originario aggiudicatario ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, aveva rivalutato l’offerta e i punteggi, aveva ritenuto congruo il monte ore dichiarato e, con determinazione dirigenziale R.U. 5567 del 18 dicembre 2025, aveva confermato la graduatoria e disposto nuovamente l’aggiudicazione in favore delle appellanti. Tale nuovo provvedimento rendeva privo di interesse il giudizio di ottemperanza. Le contestazioni dell’impresa seconda classificata contro la nuova aggiudicazione non potevano essere esaminate nel giudizio di ottemperanza, dovendo essere dedotte mediante autonoma impugnazione del nuovo atto; tale impugnazione era stata infatti proposta davanti al TAR Campania. La sentenza di primo grado è stata quindi annullata senza rinvio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante ha utilizzato il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta della prima classificata in esecuzione della sentenza ottemperanda; all’esito della verifica ha rivalutato l’offerta e confermato l’aggiudicazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Invocato dalle appellanti in relazione alla riserva di amministrazione; il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito tale censura, avendo dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione esegue la sentenza ottemperanda adottando i provvedimenti conformativi richiesti e rieditando il potere amministrativo.
  • Quando l’amministrazione, in esecuzione di una sentenza, adotta un nuovo provvedimento di aggiudicazione, le censure relative alla legittimità del nuovo atto devono essere proposte mediante autonoma impugnazione; esse non possono essere esaminate nel giudizio di ottemperanza relativo alla precedente decisione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado, verificatasi nella fase di appello, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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