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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-355/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2019. — Barbara Rust-Hackner e a. contro Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landesgericht Salzburg e Bezirksgericht für Handelssachen Wien. — Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Assicurazione diretta sulla vita – Direttive 90/619/CEE, 92/96/CEE, 2002/83/CE e 2009/138/CE – Diritto di rinuncia – Informazione errata circa le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Requisiti formali della dichiarazione di rinuncia – Effetti sugli obblighi dell’impresa di assicurazione – Termine – Estinzione del diritto di rinuncia – Possibilità di una rinuncia successiva alla risoluzione dal contratto – Rimborso del valore di riscatto del contratto – Restituzione dei premi versati – Diritto agli interessi compensativi – Prescrizione. — Cause riunite da C-355/18 a C-357/18 e C-479/18

Giurisprudenza europea62018CJ0355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte decide su cinque questioni pregiudiziali relative al diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione sulla vita, soprattutto quando l’impresa assicuratrice abbia fornito un’informazione errata sulle modalità di esercizio. La Corte chiarisce che non ogni inesattezza blocca il decorso del termine: occorre verificare se l’errore abbia realmente impedito al contraente di esercitare il diritto in modo sostanzialmente equivalente a un’informazione corretta. La Corte aggiunge che, in mancanza di una disciplina nazionale contraria, la rinuncia può essere esercitata anche dopo risoluzione e riscatto del contratto, e che il rimborso non può essere limitato al solo valore di riscatto. Ammette invece, a certe condizioni, una prescrizione triennale per gli interessi compensativi.

Rinvio pregiudiziale sull’estensione, gli effetti e i limiti temporali del diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione sulla vita in caso di informazione errata o incompleta del contraente.

La questione giuridica

Se le norme UE sul diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione vita richiedano che l’informativa precontrattuale indichi anche l’assenza di requisiti formali per il recesso o, al contrario, se il termine decorra comunque; se un’informazione errata o omessa impedisca la decorrenza del termine anche quando il contraente apprenda il diritto da altre fonti; se la rinuncia resti possibile dopo la risoluzione e il riscatto del contratto; se, in caso di rinuncia, sia sufficiente il rimborso del solo valore di riscatto; e se sia compatibile con il diritto UE una prescrizione triennale per gli interessi compensativi dovuti sulle somme da restituire.

Principio di diritto

Nei contratti di assicurazione sulla vita, il termine per rinunciare decorre dalla comunicazione della conclusione del contratto solo se il contraente riceve un’informazione esatta e sostanzialmente idonea a consentirgli l’esercizio del diritto; un’informazione errata sui requisiti formali del recesso non impedisce la decorrenza del termine se non priva il contraente di tale possibilità, mentre l’assenza di informazione o un errore gravemente fuorviante impediscono la decorrenza anche se il diritto sia conosciuto aliunde. Inoltre, la rinuncia può essere esercitata anche dopo la risoluzione e il riscatto del contratto se il diritto nazionale non disciplina diversamente gli effetti dell’omessa o errata informazione; tuttavia, il diritto UE osta a una disciplina nazionale che, in caso di rinuncia, limiti il rimborso al solo valore di riscatto, mentre non osta a una prescrizione triennale degli interessi compensativi purché non svuoti l’effettività del diritto di rinuncia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 90/619/CEE, articolo 15, paragrafo 1
  • Direttiva 92/96/CEE, articolo 31 e allegato II, parte A, punto a.13
  • Direttiva 2002/83/CE, articoli 35 e 36 e allegato III, parte A, punto a.13
  • Direttiva 2009/138/CE, articoli 185 e 186
  • Articolo 252 TFUE

Diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione sulla vita: informazione precontrattuale, effetti della rinuncia e rimborso delle somme

La pronuncia riguarda quattro rinvii pregiudiziali provenienti da giudici austriaci, relativi a controversie tra contraenti di polizze vita e diverse imprese assicuratrici. La Corte è chiamata a interpretare le direttive succedutesi nel tempo in materia di assicurazione sulla vita, con particolare attenzione al contenuto dell’informazione precontrattuale sul diritto di rinuncia, al momento di decorrenza del termine e agli effetti economici della rinuncia.

Fatti e procedimenti principali

Nei procedimenti riuniti, alcuni contraenti avevano stipulato contratti di assicurazione sulla vita, in alcuni casi legati a fondi di investimento, e avevano poi dichiarato di voler rinunciare ai contratti anni dopo la conclusione o persino dopo la risoluzione e il riscatto della polizza. Le imprese avevano informato i contraenti che la rinuncia doveva essere formulata per iscritto, mentre il diritto austriaco applicabile non prevedeva, secondo i giudici del rinvio, alcun requisito formale necessario per la validità della dichiarazione di rinuncia.

I giudici nazionali chiedevano in sostanza:

  • se l’informazione precontrattuale dovesse anche precisare che la rinuncia non è soggetta a forme particolari;
  • se un’informazione errata sulle modalità di esercizio del diritto equivalga a mancata informazione;
  • se la rinuncia sia ancora possibile dopo la risoluzione del contratto e il pagamento del valore di riscatto;
  • se, in caso di rinuncia, l’assicurato abbia diritto alla restituzione dell’intera somma versata o solo del valore di riscatto;
  • se sia compatibile con il diritto UE una prescrizione triennale degli interessi compensativi.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama l’evoluzione normativa del diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione vita:

  • articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 90/619/CEE;
  • articolo 31 della direttiva 92/96/CEE e allegato II, parte A, punto a.13;
  • articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE e allegato III, parte A, punto a.13;
  • articoli 185 e 186 della direttiva 2009/138/CE.

Tali disposizioni prevedono che il contraente disponga di un termine tra 14 e 30 giorni, decorrente dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, per rinunciare agli effetti del contratto. Le modalità ulteriori e gli altri effetti giuridici della rinuncia sono rimessi al diritto applicabile al contratto, purché sia garantito l’effetto utile della normativa UE.

Ragionamento della Corte sul contenuto dell’informazione precontrattuale

La Corte ricorda che le direttive perseguono l’obiettivo di garantire al consumatore una scelta consapevole tra prodotti assicurativi complessi e di lunga durata. Ne deriva che il contraente deve ricevere un’informazione chiara, precisa ed esatta sulle modalità di esercizio del diritto di rinuncia.

La Corte distingue però tra:

  • assenza di informazione sul diritto di rinuncia o informazione talmente errata da impedire l’esercizio sostanziale del diritto;
  • mera inesattezza che non ostacola la possibilità concreta di rinunciare alle stesse condizioni sostanziali che si sarebbero avute con informazione corretta.

Solo nel primo caso il termine non decorre. Nel secondo, il termine decorre normalmente, perché non sarebbe proporzionato consentire al contraente di liberarsi senza limiti temporali da un contratto stipulato in buona fede, se l’errore non ha inciso in modo decisivo sulla possibilità di esercitare la rinuncia.

La Corte precisa inoltre che, se il diritto nazionale non consente alcuna forma particolare per la dichiarazione di rinuncia, non è necessario che l’informativa specifichi che il recesso può essere esercitato in qualunque forma; viceversa, se il diritto nazionale o il contratto impongono una forma, tale informazione è necessaria e deve essere corretta.

Conoscenza del diritto di rinuncia da altre fonti

La Corte esclude che il termine inizi a decorrere solo perché il contraente sia venuto a conoscenza del diritto di rinuncia attraverso mezzi diversi dall’impresa di assicurazione. L’obbligo di informazione grava sull’assicuratore e non può essere eluso invocando una conoscenza aliunde, anche per ragioni di certezza probatoria e di effettività dell’obbligo informativo.

Rinuncia dopo la risoluzione del contratto e il pagamento del valore di riscatto

La Corte afferma che il diritto di rinuncia può ancora essere esercitato anche dopo la risoluzione del contratto e l’adempimento degli obblighi contrattuali, compreso il pagamento del valore di riscatto, purché il diritto nazionale non disciplini diversamente gli effetti dell’omessa o errata informazione.

La ragione è che le norme UE liberano il contraente per il futuro da ogni obbligazione contrattuale, ma non regolano in dettaglio tutti gli effetti restitutori, che restano affidati al diritto nazionale. Tuttavia, tale disciplina nazionale non può svuotare di utilità il diritto di rinuncia.

Rimborso del valore di riscatto e tutela dell’effetto utile

La Corte ritiene incompatibile con il diritto UE una normativa nazionale che, in caso di rinuncia, limiti il rimborso al solo valore di riscatto. Una simile soluzione equipara, di fatto, la rinuncia alla semplice risoluzione contrattuale e priva il diritto di rinuncia del suo effetto utile.

Per la Corte, la rinuncia deve mantenere una funzione specifica di protezione della libertà di scelta del contraente: se il risultato economico fosse identico a quello della risoluzione ordinaria, il contraente sarebbe disincentivato ad esercitare il diritto riconosciuto dalle direttive.

Prescrizione triennale degli interessi compensativi

Quanto agli interessi compensativi sulle somme da restituire, la Corte non esclude in via di principio che il diritto nazionale preveda un termine di prescrizione triennale. Ciò è ammissibile solo a condizione che tale termine non rimetta in discussione l’effettività del diritto di rinuncia.

La Corte lascia al giudice nazionale la verifica concreta dell’impatto di tale prescrizione, tenendo conto della complessità dei prodotti assicurativi e del fatto che l’eventuale esercizio tardivo del diritto non deve essere strumentale a finalità speculative.

Dispositivo

La Corte risponde in sintesi che:

  • il termine per la rinuncia decorre dalla comunicazione della conclusione del contratto anche se l’informazione sulle forme è incompleta o errata, purché l’errore non impedisca sostanzialmente l’esercizio del diritto;
  • la mancata informazione, o l’informazione gravemente fuorviante, impedisce la decorrenza del termine anche se il contraente conosca il diritto da altre fonti;
  • la rinuncia può essere esercitata anche dopo risoluzione e riscatto del contratto, se il diritto nazionale non dispone diversamente;
  • il diritto UE osta alla limitazione del rimborso al solo valore di riscatto;
  • una prescrizione triennale per gli interessi compensativi è compatibile solo se non compromette l’effettività del diritto di rinuncia.

Come è indicizzato

Materieassicurazione vitalibera prestazione dei servizidiritto di rinunciatutela del contraenteprescrizione

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