Cassazione Penale, Ordinanza n. 13176/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi 6 di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione a terzi. Il ricorso era affidato a un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento. La Corte di cassazione, però, rilevava in via preliminare che il ricorso, proposto dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 cpv. c.p.
richiamato come norma sul reato continuato, in concorso con la fattispecie stupefacenti contestata
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione, nella forma di lieve entità
art. 613, comma 1, c.p.p.
come modificato dalla l. n. 103/2017, esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista
art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103
norma modificativa dell'art. 613, comma 1, c.p.p., richiamata per individuare il regime applicabile ratione temporis
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria in assenza di elementi che facciano ritenere non colpevole la causa di inammissibilità
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la Corte rileva una causa processuale ostativa all'esame del merito, il motivo dedotto sulla fondatezza della decisione impugnata resta assorbito.
- La verifica della validità formale della sottoscrizione del ricorso è preliminare e preclude ogni esame del vizio di motivazione dedotto sul merito della responsabilità penale.
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