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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13176/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a mesi 6 di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della cessione a terzi. Il ricorso era affidato a un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento. La Corte di cassazione, però, rilevava in via preliminare che il ricorso, proposto dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato come norma sul reato continuato, in concorso con la fattispecie stupefacenti contestata

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    fattispecie incriminatrice per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione, nella forma di lieve entità

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    come modificato dalla l. n. 103/2017, esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del difensore cassazionista

  • art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103

    norma modificativa dell'art. 613, comma 1, c.p.p., richiamata per individuare il regime applicabile ratione temporis

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere l'esonero dalla sanzione pecuniaria in assenza di elementi che facciano ritenere non colpevole la causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., il ricorso per cassazione dell'imputato deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando la Corte rileva una causa processuale ostativa all'esame del merito, il motivo dedotto sulla fondatezza della decisione impugnata resta assorbito.
  • La verifica della validità formale della sottoscrizione del ricorso è preliminare e preclude ogni esame del vizio di motivazione dedotto sul merito della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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