Sentenza del 27/03/2018 n. 1334 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Analitico-Induttivo ‐ Deducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo non indica l'esito specifico della controversia né se il ricorso sia stato accolto o respinto. Enuncia però il principio secondo cui la percentuale di deducibilità non può essere determinata in modo astratto o arbitrario: deve risultare dalla natura dei costi e dalla loro effettiva correlazione con le attività produttive di ricavi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, nell'ambito di un accertamento analitico-induttivo. Occorre stabilire se le spese e gli altri componenti negativi siano riferibili ad attività o beni dai quali derivano ricavi, con conseguente deducibilità integrale, oppure se siano riferibili indistintamente a più attività o beni, nel qual caso la deducibilità deve essere determinata proporzionalmente. Il giudice deve quindi accertare concretamente la natura e la correlazione dei costi; una diversa percentuale di deducibilità può essere dimostrata dalle parti solo mediante un'argomentazione analitica riferita ai singoli costi e ai relativi ricavi.
Norme richiamate
Art. 109 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
La norma impone una verifica della correlazione tra costi e ricavi. I costi direttamente riferibili ad attività produttive di ricavi sono integralmente deducibili; quelli riferibili indistintamente a più attività o beni devono essere dedotti in misura proporzionale, determinata sulla base della loro effettiva natura e destinazione.
Massime di principio
- La deducibilità dei costi richiede un collegamento concreto con l'attività d'impresa e con la produzione di ricavi; non è sufficiente la sola registrazione contabile del costo.
- Quando un costo è direttamente imputabile a un'attività produttiva di ricavi, la deduzione deve avvenire integralmente, salvo specifiche limitazioni normative.
- Per i costi promiscui o indistintamente riferibili a più attività, la deducibilità deve essere determinata proporzionalmente e sulla base di criteri ragionevoli e verificabili.
- Chi sostiene una percentuale di deducibilità diversa da quella applicata dall'Amministrazione deve fornire una dimostrazione analitica, riferita ai singoli costi e ai ricavi collegati.
- Il giudice non dovrebbe limitarsi ad applicare una percentuale forfettaria senza esaminare la natura dei costi e la loro effettiva correlazione con le attività generatrici di reddito.
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