Cassazione Penale, Sentenza n. 2934/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati richiamati (artt. 56, 628 c.p. e art. 23 L.110/75). Il difensore ha censurato l'erronea qualificazione giuridica del fatto: in base a un accertamento tecnico irripetibile sull'arma sarebbe stato possibile leggere il numero di matricola, per cui l'arma non sarebbe stata "clandestina" e il reato corretto sarebbe quello di cui all'art. 699 c.p. e non l'art. 23 L.110/75.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448-bis, comma 2-bis c.p.p., nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti la censura per "erronea qualificazione giuridica" è ammessa solo se si tratta di un errore manifesto emergente dalla sola lettura del provvedimento impugnato. Qui la presunta errata qualificazione richiederebbe accertamenti di fatto (valutazione dell'accertamento tecnico sull'arma) e non è dunque manifestamente evidente dal testo della sentenza; inoltre il ricorso è generico e non indica l'atto del fascicolo che conterrebbe l'accertamento. Per questi motivi il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudizio di merito impugnato è una sentenza emessa nell'ambito di tale procedura.
artt. 56 e 628 c.p.
Reati sostanziali per i quali era stata disposta l'applicazione della pena nella sentenza impugnata.
art. 23 L. 110/75
Norma sulla disciplina delle armi richiamata nella sentenza impugnata; la qualificazione come violazione di questa norma è stata contestata dal difensore in favore dell'ipotesi del reato previsto dall'art. 699 c.p.
art. 699 c.p.
Norma richiamata dal ricorrente come corretta qualificazione del fatto se l'arma non fosse stata clandestina; la Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla non clandestinità comporterebbe valutazioni di fatto non manifestamente desumibili dalla sentenza.
art. 448-bis, comma 2-bis c.p.p.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta, la censura per "erronea qualificazione giuridica" è ammissibile soltanto se l'errore è manifesto (evidente dal testo della sentenza) e non quando la rettifica richieda accertamenti o valutazioni di fatto.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente alla Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, di condannare la parte al pagamento delle spese e di irrogare sanzioni alla Cassa delle ammende; applicata per comminare €3.000,00 al ricorrente.
Massime di principio
- Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il ricorso per cassazione per "erronea qualificazione giuridica" è ammissibile solo se l'errore è manifesto e desumibile dal testo della sentenza; questioni che richiedono accertamenti di fatto sono inammissibili.
- Se la censura implica la valutazione o la disamina di atti tecnici (perizia, accertamento irripetibile) occorre indicare in ricorso l'atto del fascicolo da cui risultano le risultanze; l'omissione rende il motivo generico e più facilmente inammissibile.
- Presentare un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanne alle spese e l'applicazione di sanzioni economiche (Cassa delle ammende), quindi va valutata la fondatezza e la forma della doglianza prima di proporre ricorso.
- Per contestare la qualificazione giuridica in sede di Cassazione senza incorrere nell'inammissibilità, il difensore deve dimostrare che l'errore risulta chiaramente e univocamente dalla motivazione della sentenza, senza necessità di nuove acquisizioni probatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2880/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2881/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2883/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2884/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2886/2022 del 26/01/2022
- Sentenza penale · 26 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 2887/2022 del 26/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →