Parere n. 144/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori -OMISSIS-, contro Ambito Territoriale n. 14 di -OMISSIS-, per l’annullamento: a) della determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, avente ad oggetto: “Assegni di cura a valere sul FNA 2023 - Approvazione avviso pubblico e modello di domanda”; 2) della determinazione n. 1109/2025 del 3 luglio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.845/2025 del 28.05.2025”; 3) della determinazione n. 707/2025 dell’8 maggio 2025, mai notificata, di “Approvazione graduatoria ammessi al beneficio - FNA 2023 programma regionale di assegni di cura”; 4) della determinazione n. 845/2025 del 28 maggio 2025, mai notificata, di “Rettifica e sostituzione della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n.707/2025 del 08.05.2025”; 5) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del minore (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera apodittica in ordine alle attestazioni ISEE e con riduzione dell’assegno di cura da erogare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di approvazione e rettifica dell’avviso pubblico e delle graduatorie per l’erogazione degli assegni di cura a valere sul FNA 2023, con domanda di sospensione cautelare e accertamento del diritto all’assegno per l’annualità 2025.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti contestano la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, relativa all’approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda per gli assegni di cura a valere sul FNA 2023, nonché le successive determinazioni di approvazione e rettifica delle graduatorie degli ammessi al beneficio. Deducevano: violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, della DGR n. 66 del 14 febbraio 2023, degli articoli 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016, della DGR n. 70/2024 e dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024; eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione del legittimo affidamento e del buon andamento della pubblica amministrazione. In particolare, sostenevano l’illegittimità della graduatoria per l’apodittica considerazione delle attestazioni ISEE e la riduzione dell’importo dell’assegno, chiedendo anche l’accertamento del diritto del minore con disabilità gravissima a ottenere l’assegno di cura per il 2025. Il ricorso comprendeva una domanda cautelare e una richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
Il parere
La Sezione non ha esaminato né la domanda cautelare né il merito del ricorso, rilevando che mancava la relazione ministeriale necessaria per la trattazione dell’affare. Ha disposto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una documentata e definitiva relazione istruttoria. La relazione dovrà essere previamente rimessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni; tali osservazioni dovranno essere incluse nella relazione trasmessa alla Sezione. Il parere è stato quindi sospeso e la trattazione rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Relazione ministeriale istruttoria
In assenza della relazione ministeriale non possono essere esaminate né la domanda cautelare né il merito del ricorso. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve trasmettere una relazione istruttoria documentata e definitiva entro 60 giorni dalla comunicazione del parere.
Contraddittorio sulla relazione
La relazione deve essere previamente rimessa ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per formulare eventuali osservazioni. Le osservazioni devono essere ricomprese nella relazione trasmessa alla Sezione.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024
È indicato dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato dagli atti relativi agli assegni di cura.
DGR n. 66 del 14 febbraio 2023
Piano sociale regionale 2022-2024
È richiamata dai ricorrenti quale ulteriore parametro regionale di legittimità.
artt. 2 e 3 d.m. 26 settembre 2016
Sono invocati dai ricorrenti in relazione alla disciplina degli interventi per la non autosufficienza.
DGR n. 70/2024
È richiamata quale fonte regionale asseritamente violata, anche con riferimento alla modifica dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023.
allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024
È indicato dai ricorrenti quale parametro per la disciplina degli assegni di cura e dei criteri utilizzati nella graduatoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancanza della relazione ministeriale impedisce al Consiglio di Stato di esaminare sia la domanda cautelare sia il merito del ricorso quando la relazione costituisce un elemento istruttorio necessario per la decisione.
- Quando dispone un’integrazione istruttoria, la Sezione deve assicurare il contraddittorio sulla relazione ministeriale, imponendo che essa sia previamente comunicata al ricorrente e che gli sia assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare osservazioni.
- L’ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori non impedisce indefinitamente la decisione del ricorso straordinario: il ricorso può essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
- La tutela cautelare richiesta nell’ambito di un ricorso straordinario può essere esaminata soltanto dopo il completamento degli adempimenti istruttori necessari alla valutazione dell’affare.
Ricorso straordinario sugli assegni di cura a valere sul FNA 2023
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro gli atti dell’Ambito Territoriale n. 14 di -OMISSIS- relativi all’avviso pubblico e alle graduatorie per l’erogazione degli assegni di cura finanziati a valere sul FNA 2023. Il ricorso comprende una domanda cautelare e la richiesta di accertamento del diritto di un minore con disabilità gravissima a ottenere l’assegno anche per l’annualità 2025.
Atti impugnati e domande
Sono impugnate la determinazione n. 451 del 30 marzo 2025, recante l’approvazione dell’avviso pubblico e del modello di domanda, nonché le determinazioni nn. 707/2025, 845/2025 e 1109/2025, concernenti l’approvazione e le successive rettifiche della graduatoria degli ammessi al beneficio. L’impugnazione è estesa agli ulteriori atti preordinati, consequenziali o connessi.
I ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia e l’accertamento del diritto del minore all’erogazione dell’assegno di cura per il 2025. Contestano, in particolare, l’utilizzo ritenuto apodittico delle attestazioni ISEE e la riduzione dell’importo dell’assegno.
Motivi dedotti
I ricorrenti deducono la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, della DGR n. 66 del 14 febbraio 2023, degli articoli 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016 e della DGR n. 70/2024. Invocano inoltre la violazione e falsa applicazione dell’allegato B alla DGRC n. 121/2023, come modificato dalla DGRC n. 70 del 22 febbraio 2024.
Sono prospettati anche eccesso di potere, travisamento dei fatti e violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della pubblica amministrazione.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha rilevato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non aveva trasmesso la relazione ministeriale. Per tale ragione ha ritenuto di non poter esaminare né la domanda cautelare né il merito del ricorso.
Il rilievo è esclusivamente istruttorio e non comporta alcuna valutazione, neppure provvisoria, sulla fondatezza dei motivi dedotti o sulla legittimità degli atti impugnati. Il dispositivo lascia infatti impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito.
Incombenti istruttori e contraddittorio
Il Ministero deve trasmettere alla Sezione, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria documentata e definitiva. Prima della trasmissione, la relazione deve essere rimessa ai ricorrenti, ai quali deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni.
La relazione ministeriale definitiva dovrà comprendere anche le eventuali osservazioni dei ricorrenti. La Sezione ha inoltre precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito e prosecuzione del procedimento
Il parere ha natura interlocutoria: l’esame è sospeso e la trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel secondo trimestre del 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda cautelare, sull’ammissibilità del ricorso o sulla fondatezza delle censure.
Il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, in applicazione dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 135/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 136/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 138/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 22 gen 2026Parere n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →