Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale: nella sentenza n. 18557/22 del 29/04/2022, laddove si legge "Ciociaria Donato" deve leggersi e intendersi "Cicoria Donato". Ha mandato gli atti alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Il contenuto sostanziale della decisione (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso) resta invariato. Decisione adottata in data 22/09/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Procedura camerale richiesta dalla Corte di appello di Milano per la correzione di un errore materiale nell'intestazione e nel corpo motivo della sentenza della Corte di Cassazione n. 18557/2022 (29/04/2022): il cognome del ricorrente era stato indicato per mero errore grafico come "Ciociaria" anziché "Cicoria". Il Pubblico Ministero in sede di discussione ha chiesto la correzione. L'errore è qualificato come materiale/grafico, non determinante nullità e non incidente sul contenuto decisorio, giustificando la correzione secondo la giurisprudenza citata.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 29970 del 17/05/2013, Apice, Rv. 256405
Conferma la possibilità di correggere errori materiali/grafici non incidenti sul contenuto decisorio e non determinanti nullità.
Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv. 262370
Afferma che la correzione di errori materiali è ammessa quando l'errore non lede l'interesse processuale delle parti né incide sulla validità della pronuncia.
Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946
Ribadisce il principio che gli errori di natura meramente grafica o materiale possono essere emendati dalla Corte senza incidere sul dispositivo della sentenza.
Massime di principio
- Un errore di trascrizione del nome o di altre generalità è correggibile quando è meramente grafico/materiale e non incide sulla decisione sostanziale del giudice.
- La correzione può essere disposta dalla Corte su istanza della parte o su iniziativa dell'ufficio giudiziario che rileva l'errore, previa verifica che non sussistano effetti sostanziali sull'interesse processuale delle parti.
- La correzione di errori materiali non determina nullità della sentenza e non comporta la riapertura del giudizio sul merito; rimane immutato il contenuto decisorio.
- È opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata che distingue tra errori materiali (emendabili) ed errori sostanziali o vizi che incidono sui diritti delle parti (non emendabili con semplice correzione).
- Dopo la correzione la Cancelleria deve aggiornare gli atti e i registri processuali per riflettere le generalità corrette senza ulteriori effetti sul provvedimento sostanziale.
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