Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/05/2015 n. 4771 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Trust - Atto di trasferimento di proprietà - Non sussiste - Tassazione in misura fissa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Ufficio è stata esclusa. L’atto di trust non è stato considerato immediatamente produttivo di un trasferimento imponibile a titolo sostanziale o donativo; di conseguenza, le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di un atto di trasferimento di beni nell’ambito di un trust. Secondo la decisione, il trasferimento dal disponente al trustee non costituisce un trasferimento di proprietà in senso tradizionale, poiché i beni vengono segregati nella sfera patrimoniale del trustee e vincolati alle finalità del trust. Il disponente non manifesta un effettivo intento di spogliarsi definitivamente della proprietà, né nei confronti del trustee né dei beneficiari futuri, mancando l’animus donandi tipico della donazione.

Norme richiamate

  • Disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trust

    Quando l’atto di trust non realizza un trasferimento definitivo di ricchezza o di proprietà, ma una mera segregazione patrimoniale funzionale agli scopi del trust, la tassazione deve avvenire in misura fissa.

  • Principio dell’animus donandi

    L’assenza di una volontà di liberalità, sia nel trasferimento al trustee sia nell’attribuzione ai beneficiari futuri, esclude l’assimilazione dell’atto a una donazione e impedisce l’applicazione di una tassazione proporzionale fondata sul trasferimento di ricchezza.

Massime di principio

  • Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee può essere considerato strumentale e non definitivo: la proprietà è sottoposta a vincolo di destinazione e non necessariamente trasferita con effetti economici immediati.
  • La tassazione proporzionale non dovrebbe applicarsi automaticamente al momento dell’istituzione del trust o del trasferimento al trustee, se manca un effettivo arricchimento del trustee o dei beneficiari.
  • L’imposizione proporzionale può risultare giustificata nella fase successiva in cui i beni o il loro valore vengono attribuiti definitivamente ai beneficiari, qualora si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza.
  • Per stabilire il regime fiscale occorre verificare il contenuto concreto dell’atto, la funzione del trasferimento, l’eventuale arricchimento immediato e la presenza di una reale volontà di liberalità.
  • La qualificazione formale dell’atto come trasferimento non è sufficiente: prevalgono gli effetti sostanziali e la funzione economica dell’operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.