Sentenza del 26/05/2015 n. 4771 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Trust - Atto di trasferimento di proprietà - Non sussiste - Tassazione in misura fissa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Ufficio è stata esclusa. L’atto di trust non è stato considerato immediatamente produttivo di un trasferimento imponibile a titolo sostanziale o donativo; di conseguenza, le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di un atto di trasferimento di beni nell’ambito di un trust. Secondo la decisione, il trasferimento dal disponente al trustee non costituisce un trasferimento di proprietà in senso tradizionale, poiché i beni vengono segregati nella sfera patrimoniale del trustee e vincolati alle finalità del trust. Il disponente non manifesta un effettivo intento di spogliarsi definitivamente della proprietà, né nei confronti del trustee né dei beneficiari futuri, mancando l’animus donandi tipico della donazione.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trust
Quando l’atto di trust non realizza un trasferimento definitivo di ricchezza o di proprietà, ma una mera segregazione patrimoniale funzionale agli scopi del trust, la tassazione deve avvenire in misura fissa.
Principio dell’animus donandi
L’assenza di una volontà di liberalità, sia nel trasferimento al trustee sia nell’attribuzione ai beneficiari futuri, esclude l’assimilazione dell’atto a una donazione e impedisce l’applicazione di una tassazione proporzionale fondata sul trasferimento di ricchezza.
Massime di principio
- Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee può essere considerato strumentale e non definitivo: la proprietà è sottoposta a vincolo di destinazione e non necessariamente trasferita con effetti economici immediati.
- La tassazione proporzionale non dovrebbe applicarsi automaticamente al momento dell’istituzione del trust o del trasferimento al trustee, se manca un effettivo arricchimento del trustee o dei beneficiari.
- L’imposizione proporzionale può risultare giustificata nella fase successiva in cui i beni o il loro valore vengono attribuiti definitivamente ai beneficiari, qualora si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza.
- Per stabilire il regime fiscale occorre verificare il contenuto concreto dell’atto, la funzione del trasferimento, l’eventuale arricchimento immediato e la presenza di una reale volontà di liberalità.
- La qualificazione formale dell’atto come trasferimento non è sufficiente: prevalgono gli effetti sostanziali e la funzione economica dell’operazione.
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