Sentenza n. 146/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza n. 519/2024 del 04.12.2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 1087/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in pari data e passata in giudicato come attestato da relativa certificazione rilasciata in data 19.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente e al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini esecutivi. La pronuncia civile aveva accertato il diritto delle docenti al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Le ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. I ricorsi sono stati riuniti per l'identità del giudicato da eseguire. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha accolti. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato civile, ordinando di mettere a disposizione delle ricorrenti la carta del docente e di pagare gli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, stabilendo che il commissario provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; è stato applicato in ragione dell'identità della sentenza della quale le ricorrenti chiedevano l'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato l'inutile decorso ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto alle ricorrenti dal giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato civile che accerta un diritto patrimoniale nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo, entro un termine assegnato dal giudice.
- L'ulteriore inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine di ottemperanza può giustificare la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione rimasta inerte.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.
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