Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3755/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3136/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025 mediante l’assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto: l’ordine di esecuzione del giudicato; la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia; la condanna alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e ordinandogli di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento sulla base del titolo giudiziale, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’amministrazione quanto al capitale residuo, alla misura e alla decorrenza degli interessi. La richiesta di penalità di mora è stata esclusa perché, in relazione all’esiguità del debito, l’astreinte sarebbe stata manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative”

    La penalità di mora può essere esclusa quando, come nella fattispecie, l’esiguità del debito la renda manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Gli interessi dovuti devono essere determinati secondo il titolo giudiziale e i parametri legali quanto a misura e decorrenza; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l’amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese nel processo amministrativo e per l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l’onere relativo al contributo unificato indicato nella condanna alle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice deve verificare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo, senza sostituire costitutivamente il proprio accertamento al titolo giudiziale quanto all’esistenza e alla dimensione del credito.
  • I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’amministrazione nel giudizio di ottemperanza: capitale residuo, interessi e relative decorrenze devono essere determinati sulla base del titolo, delle disposizioni di legge applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può agire per ottenere coattivamente l’esecuzione dell’obbligo pecuniario mediante il giudizio di ottemperanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo all’entità del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad assumere le funzioni sostitutive soltanto dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere e su istanza del creditore.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall’inadempimento dell’amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso, anche quando l’attività processuale richiesta sia minima e standardizzata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.