Ordinanza n. 2671/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza del 6 settembre 2022, sollecitata il 14 ottobre 2022, per l’attivazione dei poteri sostitutivi prefettizi ex art. 41 d.P.R. 380/2001 e, in subordine, per l’esecuzione comunale dell’ordinanza di demolizione n. 56 del 30 marzo 2006
Esito
La controversia
La società aveva agito contro il silenzio serbato sull’istanza diretta a ottenere dal Prefetto l’attivazione dei poteri sostitutivi per dare esecuzione all’ordinanza comunale di demolizione del 2006, rimasta ineseguita, e in subordine a ottenere dal Comune l’esecuzione della stessa. Con la sentenza n. 1724 del 20 aprile 2023 il TAR aveva accolto l’azione nei limiti dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento repressivo degli abusi, assegnando sessanta giorni e nominando un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Dopo l’insediamento del commissario e successive proroghe, il commissario ha riferito che il Comune aveva adottato il 22 maggio 2025 i provvedimenti consequenziali, relativi alla sanzione pecuniaria per inottemperanza e all’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo. I controinteressati hanno impugnato tali atti in un distinto giudizio. Nel presente procedimento è stata quindi chiesta un’ulteriore proroga dell’incarico commissariale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di ulteriore proroga e ha dichiarato concluso, allo stato, l’incarico del commissario ad acta, con decorrenza dal 10 marzo 2026. Ha ritenuto che l’adozione comunale dei provvedimenti consequenziali all’ordinanza di demolizione abbia fatto venir meno, allo stato, il silenzio dell’amministrazione, ferma la pendenza del distinto giudizio contro tali provvedimenti e la necessità di eventuali ulteriori determinazioni comunali. Ha posto a carico del Comune il compenso del commissario, da liquidare con separato decreto collegiale previa istanza da presentare entro 100 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La pronuncia non riesamina l’esito dell’azione sul silenzio, già definita con la sentenza n. 1724/2023, ma decide sull’ulteriore proroga e sulla conclusione dell’incarico commissariale.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
la Sezione ha stabilito che il Comune avrebbe dovuto portare a termine, nel termine di sessanta giorni, il “procedimento sanzionatorio ex art. 31 del D.P.R. 380/2001, avente ad oggetto i manufatti abusivi di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 10/2021, confermata in appello”
Il procedimento repressivo comunale relativo agli abusi edilizi doveva essere concluso entro il termine assegnato dal giudice; la persistente inerzia avrebbe giustificato l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 115/2002
il compenso per il Commissario ad acta, come per altro già previsto con la citata sentenza n. 1724/2023, da liquidare con separato decreto collegiale previa istanza da presentare nel termine di 100 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a mente all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione del compenso del commissario ad acta è riservata a separato decreto collegiale e presuppone la presentazione di un’istanza entro 100 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, dopo la nomina di un commissario ad acta per concludere un procedimento repressivo edilizio, adotta i provvedimenti consequenziali richiesti, il giudice può dichiarare concluso allo stato l’incarico commissariale e non provvedere su un’ulteriore proroga, se l’inerzia risulta venuta meno; restano impregiudicate le eventuali ulteriori determinazioni amministrative e il giudizio separato sugli atti adottati.
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