Sentenza del 16/07/2019 n. 18983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha contestato l'iscrizione ipotecaria per Euro 405.517,70, eseguita da ETR Esazioni Tributi S.p.A., poi Equitalia Sud, a garanzia di debiti derivanti da tre cartelle di pagamento relative a una multa per contrabbando, Tarsu, tributo provinciale e imposta di circolazione. La contestazione riguardava, in particolare, l'assenza della prova della regolare notificazione delle cartelle e la mancanza di una preventiva comunicazione dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo insufficiente la sola annotazione della notifica nell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e ha confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha stabilito che, anche prima dell'introduzione dell'obbligo legislativo espresso, l'iscrizione ipotecaria doveva essere preceduta da una comunicazione preventiva, con concessione di un termine per pagare o presentare osservazioni. Inoltre, l'agente della riscossione deve provare in giudizio la regolare notificazione delle cartelle mediante la relata di notificazione o l'avviso di ricevimento; non sono sufficienti estratti di ruolo, registri o archivi informatici. La mera conoscenza della sentenza penale o del debito sottostante non sostituisce la notifica delle cartelle. Agenzia delle Dogane ed Equitalia Sud sono state condannate in solido al pagamento di Euro 7.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
"l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ... deve comunicare al contribuente di procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili"
L'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di pagare o di esercitare il diritto di difesa, anche per il periodo anteriore alla modifica normativa del 2011.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis), convertito nella L. n. 106 del 2011
"l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento ... entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca"
La norma ha previsto espressamente l'obbligo di preavviso, ma la Cassazione ha ritenuto esistente un analogo obbligo di contraddittorio preventivo anche per il periodo precedente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
"il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento"
L'obbligo amministrativo di conservazione quinquennale non esonera l'agente della riscossione dall'onere di provare in giudizio la notifica della cartella, anche oltre tale termine.
Codice civile, art. 2697
L'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle poste a fondamento dell'ipoteca grava sull'agente della riscossione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47 e 48
Le norme sono richiamate come fondamento dei principi di partecipazione procedimentale, diritto di difesa e tutela effettiva del contribuente.
Cass., Sezioni Unite, n. 19667/2014
Ha affermato che l'ipoteca iscritta senza preventiva comunicazione al contribuente è nulla per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- Prima di iscrivere un'ipoteca esattoriale, l'agente della riscossione deve inviare un preavviso che consenta al contribuente di pagare o formulare osservazioni; in mancanza, l'iscrizione può essere dichiarata nulla.
- L'agente della riscossione deve dimostrare concretamente la notifica delle cartelle mediante relata di notifica o avviso di ricevimento. L'estratto di ruolo, le annotazioni interne e gli archivi informatici non sono normalmente prove sufficienti.
- La scadenza del termine quinquennale di conservazione amministrativa dei documenti non elimina l'onere processuale di provare la notifica.
- La conoscenza del debito, di una sentenza o del titolo originario non sostituisce la regolare notificazione della cartella di pagamento quando l'iscrizione ipotecaria si fonda su quella cartella.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare sia la presenza del preavviso di ipoteca sia la documentazione completa delle notifiche delle cartelle e contestare l'iscrizione quando tali elementi non siano provati.
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