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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31816/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del 22/02/2024 che ha convalidato la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso un comando di polizia e il DASPO per fatti avvenuti durante una partita di calcio. Il ricorrente ha sollevato due motivi: 1) omessa motivazione dell'ordinanza in relazione alla mancata valutazione della memoria difensiva tempestivamente depositata con PEC entro il termine delle 48 ore, sostenendo che nella memoria erano indicate argomentazioni decisive sulla mancata turbativa dell'ordine pubblico e sulla genericita' delle risultanze del Questore; 2) violazione di legge ed eccesso di potere per illogicita' e sproporzione della misura, deducendo che il G.I.P. non avrebbe adeguatamente valutato il principio di gradualita', la rilevanza e la recency dei precedenti e la congruita' della durata minima di anni cinque dell'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che la memoria difensiva fosse tempestivamente acquisita tramite PEC alle 11:18 del 22/02/2024 e che l'ordinanza sia stata depositata alle 13:50 dello stesso giorno, per cui e' ragionevole inferire che il G.I.P. abbia avuto piena conoscenza e valutazione della memoria. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata e logica la motivazione del G.I.P. sul punto della pericolosita' intrinseca del lancio del fumogeno nello stadio, sulla riconducibilita' della condotta al ricorrente in base agli accertamenti video e d'archivio e sulla necessita' e congruita' della prescrizione dell'obbligo di presentazione, tenuto conto dei precedenti del ricorrente. Ha quindi escluso che vi sia stata omissione di valutazione idonea a determinare un vizio decisivo della motivazione. Il ricorso e' stato dunque respinto e il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e alle somme richieste, come evocato dal Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    art. 6, commi 1, 4 e 5, L. 401/89

    La Corte richiama che l'art. 6 disciplina il DASPO e che il comma 5 impone l'obbligo di presentazione quando il destinatario e' gia' stato sottoposto a misura analoga; tuttavia il giudice della convalida mantiene il dovere di valutare concretamente i presupposti, la riconducibilita' delle condotte e la pericolosita' attuale del soggetto, nonche' la congruita' della durata della prescrizione

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamate in relazione al diritto di accesso agli atti e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la produzione della memoria mostra il rispetto dell'art. 10 e che il contraddittorio cartolare e' sufficiente se effettivamente valutato dal giudice

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata quale parametro di inammissibilita' delle censure di motivazione e illogicita'; la Corte valuta i motivi alla luce dell'art. 606, lett. e, in ordine alla fondatezza della doglianza sulla motivazione

  • Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato quale norma che disciplina le conclusioni rese dal Pubblico Ministero in udienza, la Corte segnala che il PM ha chiesto l'inammissibilita' e la condanna alle spese

Massime di principio

  • La produzione tramite PEC di memorie prima della convalida e' valida e il giudice puo' dichiararsi a conoscenza anche se l'ordinanza e' depositata poche ore dopo; l'onere di provare che la memoria non e' stata considerata spetta al ricorrente
  • Il contraddittorio cartolare e' compatibile con il diritto di difesa nelle convalide di DASPO, purché il giudice compia una valutazione effettiva delle deduzioni difensive e lo renda conto in motivazione
  • L'omessa valutazione formale di una memoria non determina automaticamente nullita'; per ottenere l'annullamento e' necessario dimostrare che argomenti decisivi, idonei a modificare l'esito, sono stati pretermessi
  • Quando esiste un precedente DASPO, la legge impone l'obbligo di presentazione ma non elimina il potere del giudice di verifica: il giudice deve valutare la riconducibilita' delle condotte, la pericolosita' attuale e la proporzionalita' della misura
  • Per impugnare efficacemente una convalida occorre mettere in evidenza elementi nuovi, specifici e decisivi (es. gravita' diversa della condotta, inesistenza di pericolo concreto, errori probatori) che, se rilevati, avrebbero potuto incidere sul giudizio di congruita' della misura

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