Cassazione Penale, Sentenza n. 18978/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova a carico di Giuseppe Martucci. Il ricorrente — tramite difensore — deduceva violazione di legge (artt. 125 e 464-octies c.p.p.) e vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto violato il programma di trattamento nonostante l'imputato avesse segnalato un impedimento derivante da un incidente stradale che gli aveva impedito di proseguire l'attività di volontariato e che quindi non vi era trasgressione o rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse, nella sostanza, un'abile censura di natura motivazionale (travisamento della prova / contraddittorietà) che non è sindacabile in cassazione rispetto alla revoca della sospensione con messa alla prova: ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, c.p.p., l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168-quater c.p.
Norma richiamata quale base per la sospensione del procedimento con messa alla prova e per la sua revoca in caso di inadempimenti; la Corte ha richiamato la disposizione come contesto fattuale del provvedimento impugnato.
art. 484-octies c.p.p.
Norma richiamata nel provvedimento di revoca; contestualizza le facoltà dell'autorità di revocare la sospensione con messa alla prova.
art. 464-octies c.p.p.
Interpretata dalla Corte nel senso che l'impugnazione in Cassazione della revoca della sospensione con messa alla prova è ammessa soltanto per violazione di legge (comma 3): vizi di motivazione o travisamento della prova non sono proponibili in questa sede.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge; la Corte però ha ritenuto la censura sostanzialmente motivazionale e quindi non ammissibile in Cassazione rispetto all'atto di revoca.
art. 81, comma 2 c.p. e art. 337 c.p.
Norme sostanziali relative al reato per cui è pendente il procedimento a carico dell'imputato; citate per inquadrare l'imputazione originaria oggetto della sospensione con messa alla prova.
art. 23, commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive proroghe (art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105; art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228)
Richiamate per motivare lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio con le modalità straordinarie previste per il periodo emergenziale; non incide sulla valutazione di merito dell'impugnazione.
Massime di principio
- Avverso la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova non sono ammissibili in Cassazione censure di carattere esclusivamente motivazionale o di fatto (travisamento della prova); è possibile ricorrere solo per violazione di legge (art. 464-octies, comma 3 c.p.p.).
- Se si vuol contestare la revoca per inadempimento del programma di trattamento, il difensore deve documentare tempestivamente e nelle forme procedimentalmente rilevanti qualsiasi impedimento (es. incidente, certificazioni mediche, comunicazioni all'autorità competente) durante il procedimento di messa alla prova, poiché i rilievi di fatto difficilmente saranno riesaminati in Cassazione.
- Quando si paventa un errore di valutazione delle prove da parte dell'autorità che ha disposto la revoca, il rimedio utile non è generalmente il ricorso per cassazione basato su travisamento della prova, ma l'impugnazione che consenta un sindacato di merito nei termini ammessi dalla legge o la proposizione di rimedi istruttori nelle sedi previste.
- Le questioni procedurali legate allo svolgimento dell'udienza (anche in modalità da remoto per disposizioni emergenziali) non modificano il criterio di ammissibilità delle impugnazioni: l'esame della legittimità in Cassazione resta concentrato su questioni giuridiche e di corretto svolgimento della norma.
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