Cassazione Penale, Sentenza n. 19929/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza per dichiarare l'inopponibilità della confisca di particelle di terreno disposta con sentenza di primo grado (Tribunale di Siena, 26/01/2016), parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze (04/05/2018) che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcuni reati confermando però la condanna ai sensi dell'art. 481 c.p. e la confisca delle opere. Il Tribunale di Siena si era ritenuto incompetente per vederci l'esecuzione e aveva trasmesso gli atti; la Corte d'appello di Firenze a sua volta si era dichiarata incompetente ritenendo che, avendo confermato la confisca e non avendo operato riforme sostanziali sulla sussistenza degli elementi del reato di lottizzazione abusiva, dovesse restare competente il giudice di primo grado. Ne è nato un conflitto negativo di competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato competente, quale giudice dell'esecuzione, la Corte di appello di Firenze. Ha ritenuto che la pronuncia di appello abbia operato una "riforma sostanziale" della sentenza di primo grado in riferimento alla declaratoria di estinzione di parte dei reati (anche per effetto di prescrizione), sicché, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen. e dei principi di perpetuatio iurisdictionis e di unità dell'esecuzione, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile. Ha perciò disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen., comma 4
Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo
La competenza per l'esecuzione si determina guardando quale provvedimento è divenuto irrevocabile per ultimo (tenendo conto della data della richiesta in sede esecutiva); quel giudice è competente anche se la questione riguarda un diverso titolo esecutivo.
art. 665 cod. proc. pen., comma 2
Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado, altrimenti è competente il giudice di appello
Se l'appello ha operato riforme sostanziali (non limitate a pena, misure o disposizioni civili) la competenza passa al giudice d'appello; la declaratoria di estinzione o proscioglimento di reati è qualificata dalla Corte come riforma sostanziale.
art. 28 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura di risoluzione dei conflitti negativi di competenza tra giudici; qui invocata perché due giudici hanno contemporaneamente ricusato la competenza.
Massime di principio
- Quando in esecuzione sono coinvolti provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si determina in base al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (principio della perpetuatio iurisdictionis).
- Se l'appello ha introdotto riforme sostanziali della decisione di primo grado (ad es. proscioglimento o declaratoria di estinzione di reati, anche per prescrizione), la competenza per l'esecuzione spetta normalmente al giudice d'appello, anche se alcuni capi (es. confisca) sono stati confermati.
- La conferma di un provvedimento esecutivo (es. confisca) in sede di appello non esclude in assoluto la competenza del giudice d'appello quando l'appello abbia inciso in modo sostanziale su altri profili della decisione.
- In presenza di pluralità di imputati e decisioni, l'unitarietà dell'esecuzione può estendere la competenza del giudice d'appello anche relativamente a posizioni confermate in appello rispetto alle quali la riforma sostanziale riguarda altri coimputati o capi.
- In caso di contrasto tra giudici (conflitto negativo), il ricorso alla Corte competente per la risoluzione del conflitto (art. 28 c.p.p. e norme successive) va tempestivamente esperito per evitare stallo nell'esecuzione.
- Per decidere quale giudice sia competente occorre verificare non solo il contenuto materiale delle decisioni, ma anche le date di irrevocabilità e la data della richiesta esecutiva, considerandole ai fini del principio della perpetuatio iurisdictionis.
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