Cassazione Penale, Sentenza n. 27912/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per la ritenuta partecipazione a un locale di 'ndrangheta e per due episodi estorsivi, uno consumato e uno tentato, entrambi aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. Con il ricorso per cassazione l'indagato ha dedotto, con cinque motivi, l'erronea valutazione della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa mafiosa e ai due reati di estorsione, sostenendo che il giudice cautelare avesse confuso il coinvolgimento nei reati-fine con la prova dell'intraneità alla cosca; avesse attribuito valore indiziario a dichiarazioni delle persone offese senza rigoroso vaglio di attendibilità; avesse motivato in modo apparente e per relationem; avesse fondato le esigenze cautelari su una presunzione automatica, senza attualità e individualizzazione del pericolo; e avesse valorizzato in modo improprio il dato ambientale e familiare anziché una responsabilità personale specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi. Ha affermato che il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare è limitato alla verifica della congruenza logico-giuridica e non consente una rivalutazione del merito. Ha ritenuto correttamente motivata la gravità indiziaria sia della partecipazione all'associazione mafiosa sia delle estorsioni, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese, i riscontri delle intercettazioni e la presenza dell'indagato durante le richieste estorsive, oltre alla sua notorietà criminale nell'ambiente. Ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo alla presunzione cautelare per il reato associativo mafioso e ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente o fondata su elementi ambientali o genealogici. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della congruità logico-giuridica della motivazione
art. 192 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte ricorda che in sede cautelare le dichiarazioni della persona offesa possono costituire gravi indizi anche senza riscontri esterni obbligatori
art. 273 c.p.p.
norma sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte afferma che la loro insussistenza è deducibile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 416-bis c.p.
reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ribadisce che la partecipazione richiede stabile inserimento e messa a disposizione dell'associazione
art. 629 c.p.
richiamato per il delitto di estorsione; la Corte ribadisce che la minaccia può essere anche implicita e che il concorso può desumersi anche dalla semplice presenza non casuale
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato in relazione all'aggravante del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa nei fatti estorsivi
art. 274 c.p.p.
norma sulle esigenze cautelari; la Corte la coordina con la presunzione relativa prevista per il reato associativo mafioso
art. 275, comma 3, c.p.p.
prevede la presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per il reato associativo mafioso; la Corte afferma che prevale sulla disciplina generale e che il mero decorso del tempo non basta a vincerla
art. 13 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di motivazione individualizzata delle esigenze cautelari
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente per sostenere i principi di personalità della responsabilità penale e individualizzazione della cautela
art. 5 CEDU
richiamato dal ricorrente per contestare una presunzione automatica di pericolosità
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Massime di principio
- In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari, la Corte di cassazione non rivaluta il merito del compendio indiziario, ma verifica soltanto che la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente, non manifestamente illogica e rispettosa delle regole di legge.
- Nel delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la prova dell'intraneità richiede lo stabile inserimento dell'agente nella struttura del sodalizio e la sua messa a disposizione per il perseguimento dei fini comuni; tale prova può desumersi anche da attività significative, non necessariamente da formalizzazioni esplicite.
- La partecipazione non estemporanea ai reati-fine di un'associazione mafiosa costituisce un indice sintomatico della partecipazione al sodalizio, specie se corroborata da intercettazioni o da altri elementi che mostrino l'inserimento del soggetto nel gruppo criminale.
- Nel delitto di estorsione, la minaccia può assumere forme anche implicite o larvate, purché idonee, secondo le circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà della vittima; non è necessario che la minaccia sia espressa in forma esplicita.
- Ai fini del concorso nel reato di estorsione, la semplice presenza sul luogo del fatto può assumere rilievo se non meramente casuale e se fornisce sostegno morale o rafforza il proposito criminoso dell'autore materiale.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono integrare, da sole o con altri elementi, i gravi indizi richiesti per la misura cautelare, senza che sia sempre necessario acquisire riscontri oggettivi esterni, salvo che emergano profili di manifesta contraddizione o inattendibilità.
- Quando opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato associativo mafioso, il giudice cautelare non deve dimostrare ex novo le esigenze cautelari, ma solo prendere in esame eventuali elementi idonei a escluderle o attenuarle.
- Il mero decorso del tempo, se non accompagnato da ulteriori elementi di segno contrario, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione cautelare nei reati per i quali la legge la prevede.
- La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo apparato argomentativo; non basta che la difesa proponga una diversa lettura degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del gravame, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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