Sentenza n. 1020/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall'art.1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, ed ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d’autorità, dalla data dell'avvenuto trasferimento d’autorità dalla sede di Bari alla sede di -OMISSIS- oltre ad interessi come per legge sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, con la conseguente condanna dell’ intimata amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento prevista dall'art.1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, oltre ad ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d’autorità, dalla data dell'avvenuto trasferimento d’autorità dalla sede di Bari alla sede di -OMISSIS-, oltre interessi come per legge sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corresponsione dell'indennità di trasferimento e degli ulteriori emolumenti spettanti per il trasferimento d'autorità
Esito
Favorevole al ricorrente (militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già volontari in ferma prefissata presso un reparto con sede a Bari, sono transitati in servizio permanente effettivo e assegnati, con decorrenza 6 novembre 2012, a un reparto avente sede ad -OMISSIS-. Poiché alla data dell'assegnazione il reparto di destinazione non era ancora dislocato presso tale sede, essendo stato trasferito soltanto il 19 dicembre 2012, i ricorrenti hanno sostenuto che la destinazione non costituisse una prima assegnazione, bensì un trasferimento d'autorità da Bari. Hanno chiesto l'accertamento del diritto all'indennità prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001 e agli ulteriori emolumenti, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme, oltre interessi. Dopo una precedente istanza e un precedente ricorso dichiarato inammissibile per la proposizione collettiva in presenza di posizioni soggettive diversificate, l'Amministrazione aveva annullato in autotutela il diniego fondato sulla prescrizione, senza tuttavia procedere alla liquidazione. Con unico motivo sono stati dedotti eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione della legge n. 86/2001 e violazione dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento dell'azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli emolumenti richiesti, oltre agli accessori di legge. Il Collegio ha valorizzato la sentenza del Consiglio di Stato n. 46/2025, pronunciata su un'identica questione di fatto e di diritto e confermativa della precedente sentenza del TAR, secondo cui, pur essendo normalmente esclusa l'indennità per la prima assegnazione del personale militare, le specifiche circostanze del caso configurano un trasferimento d'autorità. In particolare, il trasferimento era stato disposto dall'Amministrazione per la ridislocazione del reparto presso una sede che, alla data dell'effettivo movimento, non era ancora operativa; inoltre, il provvedimento di assegnazione era stato adottato molto tempo prima dell'effettivo trasferimento e l'Amministrazione non aveva fornito una motivazione ragionevole del protratto mantenimento dei militari nella sede precedente. I ricorrenti non avrebbero potuto eseguire il trasferimento alla data inizialmente indicata, poiché la sede di destinazione non era concretamente identificabile. Tali elementi, unitamente al carattere unitario della carriera, hanno consentito di qualificare il movimento come trasferimento d'autorità intervenuto dopo il consolidamento dello status di volontari in servizio permanente effettivo. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1 l. 86/2001
La disposizione riconosce il trattamento economico previsto per il personale trasferito d'autorità; nel caso concreto il movimento dei militari è stato qualificato come trasferimento d'autorità e non come prima assegnazione.
artt. 892 ss. d.lgs. 66/2010
Disciplinano l'ammissione al servizio permanente, quale rapporto d'impiego a tempo indeterminato distinto dal precedente rapporto di ferma prefissata.
art. 893 d.lgs. 66/2010
Individua il rapporto relativo all'esercizio della professione militare nell'ambito del servizio permanente.
artt. 953 ss. d.lgs. 66/2010
Disciplinano la ferma prefissata come rapporto di servizio a termine, distinto dal rapporto d'impiego permanente.
art. 976, comma 1, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale disposizione che esplicita l'esclusione della qualificazione come trasferimento d'autorità della destinazione alla prima sede di servizio al termine della fase addestrativa.
Massime di principio
- La destinazione alla prima sede di servizio del personale militare, al termine della fase addestrativa o in occasione del passaggio a una nuova posizione d'impiego, non dà normalmente diritto all'indennità prevista per il trasferimento d'autorità.
- La qualificazione di un movimento come prima assegnazione o trasferimento d'autorità deve essere effettuata considerando le concrete circostanze del caso, inclusa l'effettiva esistenza e operatività della sede di destinazione alla data del trasferimento.
- Quando l'Amministrazione dispone l'assegnazione a una sede non ancora operativa e il reparto viene effettivamente ridislocato soltanto successivamente, il movimento può configurare un trasferimento d'autorità, soprattutto se il militare non avrebbe potuto dare esecuzione all'ordine alla data inizialmente indicata.
- Il notevole intervallo tra l'adozione del provvedimento di assegnazione e l'effettivo trasferimento, non adeguatamente giustificato dall'Amministrazione, può concorrere a escludere la qualificazione del movimento come mera prima assegnazione e a riconoscerne la natura di trasferimento d'autorità.
- Il passaggio dalla ferma prefissata al servizio permanente effettivo, ove intervenuto attraverso una procedura selettiva e con consolidamento della nuova posizione d'impiego prima dell'effettivo movimento, non impedisce di qualificare il successivo trasferimento connesso alla ridislocazione del reparto come trasferimento d'autorità.
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