Sentenza n. 1115/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “dell'Ordinanza del Sindaco di Bardonecchia n. 64 del 7/12/2023, ad oggetto «ripristino continuità e corretta erogazione del calore mediante teleriscaldamento sul territorio comunale» e di tutti gli atti ed i provvedimenti ad essa antecedenti, presupposti e conseguenti, ivi comprese, se ed in quanto occorra, le Note con le quali il Comune di Bardonecchia ha richiesto l'intervento del Centro Operativo Comunale di protezione civile per il coordinamento dei servizi di soccorso (cd COC) ed in particolare: la Nota sindacale prot. n. 0021268 del 16 novembre 2023 e la Nota sindacale prot. n. 0023168 del 12 dicembre 2023, nonché, sempre se ed in quanto occorra, i verbali di sopralluogo del COC del 7 dicembre 2023, successivi rispetto all'Ordinanza 64/2023 principalmente impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto che le condizioni di erogazione del calore risultino insufficienti a garantire le condizioni di temperatura minime nei locali degli edifici serviti ed il verbale del COC in data 13 dicembre 2023”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva al gestore misure operative per il ripristino della continuità e della corretta erogazione del calore mediante teleriscaldamento
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 64 del 7 dicembre 2023 e gli atti presupposti e conseguenti, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere contingibile e urgente, la violazione del contraddittorio procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché ulteriori vizi di legittimità assorbiti dal giudice. L’ordinanza era stata adottata sulla base di un sopralluogo presso la centrale di teleriscaldamento, di alcune segnalazioni di disservizio e del richiamo a una precedente ordinanza del 2022. In via preliminare, il Comune ha eccepito l’interruzione del processo per la fusione per incorporazione della società ricorrente, l’improcedibilità per cessazione degli effetti temporanei dell’ordinanza e l’inammissibilità o improcedibilità per mancata impugnazione dei verbali di sopralluogo e degli atti successivi.
La decisione
Il TAR ha escluso l’interruzione del processo, rilevando che, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 1, c.c., la società incorporante prosegue senza soluzione di continuità nei rapporti, anche processuali, della società incorporata. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento, poiché l’ordinanza aveva efficacia temporalmente limitata e i relativi effetti erano ormai esauriti. Ha tuttavia riconosciuto l’interesse della ricorrente all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le eccezioni relative alla mancata impugnazione del verbale del 27 novembre 2023 e dei successivi verbali sono state respinte: il primo era un atto endoprocedimentale privo di prescrizioni, mentre i secondi erano atti esecutivi e non sostitutivi dell’ordinanza. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato quanto al difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune, pur potendo esercitare ordinariamente poteri di vigilanza e controllo sul gestore e impartire prescrizioni necessarie alla continuità del servizio, non aveva dimostrato l’esistenza di un’emergenza locale eccezionale, imprevedibile e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il sopralluogo non aveva accertato un grave disservizio né individuato problematiche o prescritto interventi; le segnalazioni anteriori erano limitate e insufficienti a comprovare una completa istruttoria; il richiamo alla precedente ordinanza del 2022 non dimostrava i presupposti della nuova misura; inoltre, non risultava instaurato un adeguato contraddittorio tecnico con il gestore. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 2504-bis, comma 1, c.c.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
La fusione per incorporazione intervenuta durante il giudizio non determina l’interruzione del processo; la società incorporante prosegue senza soluzione di continuità il rapporto processuale della società incorporata.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di emergenze locali è eccezionale e richiede la dimostrazione di un pericolo concreto, imminente e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, oltre alla temporaneità e proporzionalità della misura.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto se persiste un interesse ai fini risarcitori, espressamente dichiarato dalla parte.
Massime di principio
- Il decorso del termine di efficacia di un’ordinanza contingibile e urgente determina l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ma non impedisce l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori quando tale interesse sia stato espressamente dichiarato.
- Nel rapporto tra amministrazione concedente e gestore, anche di fatto, di un servizio pubblico, l’amministrazione deve esercitare ordinariamente i propri poteri di vigilanza e controllo, instaurando un adeguato contraddittorio tecnico sulle criticità e sulle soluzioni operative; il ricorso al potere extra ordinem è legittimo solo se gli strumenti ordinari risultano in concreto insufficienti.
- L’ordinanza contingibile e urgente presuppone un’emergenza locale eccezionale, imprevedibile e concreta, costituente una minaccia effettiva per la pubblica incolumità o per interessi primari della collettività, non fronteggiabile con i rimedi ordinari; tali presupposti devono risultare da una completa istruttoria fondata su accertamenti effettivi e non su mere presunzioni.
- La motivazione di un’ordinanza contingibile e urgente non può fondarsi soltanto su segnalazioni generiche, su un sopralluogo che non abbia accertato il grave disservizio o su precedenti provvedimenti riferiti a profili diversi; occorre dimostrare specificamente la situazione emergenziale e l’indifferibilità dell’intervento.
- La fusione per incorporazione intervenuta nel corso del processo non comporta l’interruzione del giudizio, poiché la società incorporante subentra ex lege nei rapporti processuali della società incorporata.
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