Cassazione Civile, Ordinanza n. 24712/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta in un giudizio civile in cui assisteva una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione e rideterminato il compenso, ritenendo erroneo il criterio di liquidazione utilizzato nel decreto impugnato: per una causa di valore indeterminabile doveva applicarsi, secondo la Corte territoriale, lo scaglione successivo a quello usato dal provvedimento opposto, perché l’art. 5, commi 5 e 6, del D.M. n. 55/2014 stabilisce che tali cause si considerano di valore non inferiore a euro 26.000,00. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6, del D.M. n. 55/2014. Sosteneva che, nelle cause di valore indeterminabile, la norma prevede solo un criterio residuale e orientativo, non vincolante, sicché non sarebbe imposto l’uso dello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; sarebbe invece possibile applicare anche uno scaglione inferiore. Il controricorrente ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, dando continuità all’orientamento secondo cui, per le cause di valore indeterminabile, l’espressione del D.M. n. 55/2014 che le considera di "valore non inferiore a 26.000 euro" non indica un valore massimo, ma il valore di partenza per individuare lo scaglione tariffario applicabile. Di conseguenza, la Corte d’appello aveva correttamente applicato lo scaglione superiore a quello utilizzato nel decreto di liquidazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 5, commi 5 e 6, D.M. n. 55/2014
"di valore non inferiore ad € 26.000,00"
Per le cause di valore indeterminabile, il valore di euro 26.000,00 rappresenta il valore di partenza per individuare lo scaglione applicabile, non un tetto massimo né un criterio meramente facoltativo.
Massime di principio
- Nelle cause di valore indeterminabile, il criterio di cui al D.M. n. 55/2014 individua un valore minimo di riferimento dal quale deve essere determinato lo scaglione tariffario applicabile.
- La liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata applicando lo scaglione corrispondente al valore minimo normativamente presunto della causa indeterminabile, non uno scaglione inferiore.
- Quando la Corte di cassazione consolida un precedente specifico sul criterio di liquidazione tariffaria, la diversa lettura della norma come criterio solo orientativo non è accolta se incompatibile con l’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
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