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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32194 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del preavviso di fermo amministrativo notificato al contribuente per il mancato pagamento di crediti tributari iscritti in due cartelle. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto non provata la notificazione delle cartelle per il deposito di copie delle relate anziché degli originali, aveva ritenuto necessario il preventivo avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e aveva rilevato una possibile tardività della notificazione delle cartelle ai sensi dell'art. 25 dello stesso decreto. Riscossione Sicilia e Agenzia delle Entrate hanno contestato tali conclusioni, sostenendo, tra l'altro, che il preavviso di fermo non deve essere preceduto dall'intimazione di pagamento ex art. 50 e che le contestazioni relative alla decadenza delle cartelle erano tardive perché avrebbero dovuto essere proposte impugnando le cartelle stesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi dell'Agenzia delle Entrate relativi al difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la controversia riguardasse anche la sussistenza della pretesa tributaria. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo di Riscossione Sicilia, precisando in astratto che la copia della relata di notifica, se non contestata nella conformità all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c., può provare la notificazione. Ha accolto il motivo secondo cui il preavviso di fermo amministrativo non deve essere preceduto dall'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, perché tale disposizione riguarda la sola esecuzione forzata. Ha inoltre stabilito che, una volta accertata la notificazione delle cartelle, le contestazioni relative alla decadenza ex art. 25 non potevano essere proposte contro il preavviso di fermo, ma soltanto mediante tempestiva impugnazione delle cartelle. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre M.M. è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione a Riscossione Sicilia, liquidate in 900 euro oltre accessori, e all'Agenzia delle Entrate, liquidate in 1.200 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    Il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo prima del preavviso di fermo.

    L'intimazione di pagamento prevista da questa norma è necessaria nell'ambito dell'espropriazione forzata, ma non costituisce un passaggio obbligatorio del procedimento relativo al preavviso o al fermo amministrativo di beni mobili registrati.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Le contestazioni relative alla decadenza dell'amministrazione per tardiva notificazione della cartella riguardano la cartella stessa e devono essere fatte valere impugnando tempestivamente tale atto, non in occasione dell'impugnazione del successivo preavviso di fermo, salvo vizi propri di quest'ultimo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21

    Gli atti tributari devono essere impugnati nei termini e secondo il regime proprio dell'atto contestato. Le eccezioni relative a vizi della cartella non possono essere recuperate, dopo la sua notificazione, mediante impugnazione di un successivo atto della riscossione che non presenti quei vizi propri.

  • Art. 2719 c.c.

    La copia della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento può essere idonea a provare la notificazione quando la conformità all'originale non sia stata ritualmente contestata.

  • Art. 100 c.p.c.

    Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando la decisione impugnata abbia già riconosciuto, in concreto, l'idoneità della documentazione contestata e il ricorrente non possa ottenere un'utilità effettiva dalla censura.

Massime di principio

  • Il preavviso di fermo amministrativo è uno strumento di tutela e pressione del credito tributario, ma non è un atto della procedura di espropriazione forzata; pertanto, di regola, non richiede la preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
  • Le contestazioni sulla validità, notificazione o decadenza della cartella devono essere proposte tempestivamente contro la cartella stessa. Una volta che la cartella sia stata notificata e non impugnata, tali contestazioni non possono normalmente essere riproposte contro il successivo preavviso di fermo.
  • La notificazione può essere provata anche mediante copia della relata o dell'avviso di ricevimento, purché la conformità della copia all'originale non sia stata ritualmente contestata.
  • Quando il successivo atto della riscossione presuppone cartelle già notificate, il contribuente può contestare in quella sede i vizi propri del preavviso o del fermo, ma non, di regola, i vizi originari delle cartelle ormai non impugnate.
  • La legittimazione passiva dell'ente impositore può permanere quando la controversia non riguarda esclusivamente irregolarità dell'attività esecutiva dell'agente della riscossione, ma anche l'esistenza o la debenza della pretesa tributaria.

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