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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1158

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1158 della Commissione del 7 giugno 2023 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pesca e Nettarina di Romagna» (IGP)]

Normativa europea32023R1158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Pesca e Nettarina di Romagna". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia, ha pubblicato la proposta di modifica e, non essendo pervenute opposizioni, ne ha disposto l'approvazione. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Approvazione della modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna".

Ambito di applicazione

Si applica alla modifica del disciplinare relativo al nome registrato "Pesca e Nettarina di Romagna" (IGP), nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il territorio dell'Unione europea, in quanto l'atto è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non introduce un nuovo regime di registrazione, ma approva una modifica già pubblicata e non oggetto di opposizioni.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Pesca e Nettarina di Romagna"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1158 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Pesca e Nettarina di Romagna". L'atto si colloca nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e segue la procedura prevista per le modifiche dei disciplinari già registrati.

Presupposti e iter procedurale

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente la modifica del disciplinare della IGP già registrata con il regolamento (CE) n. 134/98, come modificato dal regolamento (UE) n. 701/2010. Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni e approvazione

Il considerando finale chiarisce che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione ha proceduto all'approvazione della modifica del disciplinare con l'articolo 1 del regolamento.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome "Pesca e Nettarina di Romagna" (IGP).

Presupposti procedurali dell'approvazione

La Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012; trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichetutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche

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