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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1123

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123 della Commissione del 7 giugno 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, che le importazioni dalla Cina di determinati prodotti piatti laminati a caldo continuano a beneficiare di sovvenzioni compensabili e che l’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione mantiene quindi un dazio compensativo definitivo, con aliquote differenziate per singola società e un’aliquota residua per tutte le altre imprese. Il provvedimento si fonda anche sulla constatazione di significativa capacità inutilizzata in Cina, sulla limitata attrattiva di altri mercati e sull’elevata sensibilità al prezzo del prodotto.

Istituzione, a seguito di riesame in previsione della scadenza, di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti piatti laminati a caldo, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono escluse alcune categorie di prodotti specificamente elencate, tra cui prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, acciai per utensili e rapidi, e taluni prodotti non arrotolati di specifiche dimensioni e spessori. Le misure si applicano alle società cinesi espressamente elencate con dazio individuale e, in mancanza di identificazione o di fattura commerciale valida, alle "altre società". Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1123: dazio compensativo definitivo sui prodotti piatti laminati a caldo originari della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni già vigenti sui prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, sulla base del regolamento (UE) 2016/1037, ha ritenuto che le sovvenzioni continuassero a persistere e che la loro abrogazione avrebbe probabilmente determinato la reiterazione del pregiudizio all’industria dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato coincide con quello dell’inchiesta iniziale: prodotti laminati piatti, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC indicati dal dispositivo. Restano esclusi alcuni prodotti speciali, in particolare acciai inossidabili e al silicio magnetici a grani orientati, acciai per utensili e rapidi, e taluni prodotti non arrotolati di dimensioni e spessori determinati. Le misure colpiscono le importazioni originarie della RPC e si applicano sia alle società espressamente nominate sia, in via residuale, a tutte le altre società cinesi esportatrici.

Procedura e contesto del riesame

Il riesame è stato aperto l’8 giugno 2022 su domanda presentata da EUROFER per conto dell’industria dell’Unione, in base all’articolo 18 del regolamento di base. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, mentre l’analisi delle tendenze del pregiudizio copre il periodo dal 1º gennaio 2018 alla fine del periodo di riesame. La Commissione ha constatato una marcata mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, ricorrendo quindi ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1.

Prodotto simile e definizione del mercato

La Commissione ha confermato che il prodotto esportato dalla Cina, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi fondamentali. I prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. L’industria dell’Unione è stata individuata in 21 produttori dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1.

Persistenza delle sovvenzioni: quadro generale del settore siderurgico cinese

La Commissione ha esaminato una serie di documenti di pianificazione e atti normativi cinesi, fra cui il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, l’ordinanza n. 35, la decisione n. 40, il programma di rilancio del 2009 e il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale. Da tali documenti ha desunto che il settore siderurgico è trattato come settore chiave/strategico, oggetto di indirizzo diretto del governo della RPC, con conseguente persistenza di un forte intervento pubblico.

Forme di sovvenzione esaminate e relative conclusioni

Il riesame ha confermato la persistenza di diverse categorie di sovvenzioni già accertate nell’inchiesta iniziale:

  • prestiti agevolati: confermati come sostegno finanziario mediante banche statali e, in taluni casi, banche private assoggettate a incarichi e ordini pubblici;
  • diritti d’uso di terreni a corrispettivo inferiore: confermata l’assenza di un mercato fondiario funzionante e la concessione di terreni a condizioni non di mercato;
  • esenzioni e riduzioni delle imposte dirette: confermata la persistenza di regimi EIT e crediti fiscali con accesso limitato a determinate imprese/settori;
  • regimi relativi a imposte indirette e dazi all’importazione: confermata la permanenza di esenzioni IVA e sgravi doganali per importazioni di attrezzature e tecnologie, nonché di altre agevolazioni fiscali;
  • sussidi e regimi ad hoc: confermati fondi e sovvenzioni concessi a livello locale, regionale e nazionale per progetti, innovazione, ambiente e modernizzazione;
  • conversioni di debito in azioni: la Commissione ha considerato queste operazioni una sovvenzione compensabile, idonea a ridurre l’indebitamento di imprese fortemente indebitate.

Accertamenti sul vantaggio e sulla specificità

Per ciascuna categoria di misure, la Commissione ha ritenuto sussistente un vantaggio economico per i beneficiari e la specificità richiesta dal regolamento di base. In particolare, la specificità è stata ricondotta al carattere settoriale delle misure, al fatto che il settore siderurgico è classificato come incoraggiato, alla limitazione dell’accesso a determinate imprese e alla discrezionalità delle autorità cinesi nella concessione degli aiuti. Le conversioni di debito in azioni sono state ritenute specifiche anche perché destinate, in fatto, a settori con sovraccapacità e ampi poteri discrezionali dell’autorità concedente.

Rischio di reiterazione delle importazioni sovvenzionate

La Commissione ha esaminato la capacità produttiva cinese e la capacità inutilizzata, stimando una capacità inutilizzata pari a circa 31 milioni di tonnellate nel 2020, a fronte di un consumo dell’Unione di circa 35 milioni di tonnellate nel mercato libero. Ha inoltre osservato che il mercato cinese non assorbe la capacità eccedentaria e che molti mercati terzi sono già protetti da misure antidumping o di salvaguardia. Ne ha desunto che, in caso di abrogazione delle misure, una parte rilevante di tale capacità potrebbe essere reindirizzata verso l’Unione a prezzi sovvenzionati.

Analisi del pregiudizio e dell’interesse dell’Unione

Nel periodo esaminato, l’industria dell’Unione ha subito forti oscillazioni: calo nel 2019 e nel 2020, anche per effetto della pandemia e della concorrenza di importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi, seguito da una ripresa nel 2021. La Commissione ha tuttavia concluso che, nel periodo di riesame, l’industria non subiva un pregiudizio notevole. Ciononostante, ha ritenuto che la reintroduzione di importazioni cinesi sovvenzionate in volumi significativi e a prezzi inferiori a quelli UE avrebbe probabilmente causato una reiterazione del pregiudizio. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ha escluso elementi contrari tali da giustificare la non applicazione delle misure, anche in assenza di collaborazione degli utilizzatori e degli importatori indipendenti.

Misure finali e aspetti applicativi

L’articolo 1 istituisce il dazio compensativo definitivo con aliquote individuali per società cinesi specificamente individuate e un’aliquota del 35,9 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta. Il regolamento richiama altresì la possibilità di controlli doganali ulteriori e di inchieste antielusione in caso di aumento significativo delle esportazioni di società con dazi inferiori.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure

La Commissione, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, ha riesaminato le misure compensative già istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969. Sulla base degli elementi raccolti, ha concluso che le sovvenzioni sono persistite nel periodo di riesame e che l’abrogazione delle misure comporterebbe verosimilmente la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Prodotto interessato, esclusioni e codici doganali

Il prodotto riguarda prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Sono esclusi i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, gli acciai per utensili e rapidi e alcuni prodotti non arrotolati con spessori/larghezze specifiche. I codici NC/TARIC sono elencati nell’articolo 1, paragrafo 1.

Aliquote del dazio compensativo definitivo

Sono previste aliquote differenziate per singola società: 28,1 % per Bengang Steel Plates Co., Ltd.; 7,8 % per Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. e per le due branche di Hesteel; 4,6 % per Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. e Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.; 31,5 % per Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd. e Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch; 17,1 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato; 35,9 % per tutte le altre società.

Condizione della fattura commerciale per il dazio individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta all’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale documento, si applica l’aliquota residua per tutte le altre società.

Rapporto con i dazi antidumping e possibili adeguamenti

L’articolo 1, paragrafo 4, disciplina il coordinamento con eventuali modifiche o revoche dei dazi compensativi e richiama la possibile valutazione del margine di dumping nelle ipotesi di restituzione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037. L’importo rimborsabile non può superare la differenza tra dazio riscosso e dazio combinato compensativo e antidumping risultante dall’inchiesta di restituzione.

Persistenza delle sovvenzioni e specificità

La Commissione ha ritenuto persistere varie forme di sovvenzione: prestiti agevolati; concessione di diritti d’uso di terreni a corrispettivo inferiore al valore adeguato; esenzioni o riduzioni di imposte dirette; regimi relativi a imposte indirette e dazi all’importazione; sussidi e regimi ad hoc; conversioni di debito in azioni. Le misure sono state considerate specifiche in base alla normativa cinese e alla discrezionalità dell’autorità concedente, oltre che per la qualificazione del settore siderurgico come settore incoraggiato.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur avendo concluso che nel periodo di riesame l’industria dell’Unione non subiva un pregiudizio notevole, la Commissione ha ritenuto probabile che, in assenza di misure, l’ampia capacità inutilizzata cinese, la chiusura di altri mercati e l’attrattiva del mercato UE avrebbero determinato un forte incremento di importazioni sovvenzionate a prezzi pregiudizievoli, con reiterazione del danno.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha escluso che esistessero motivi contrari al mantenimento delle misure nell’interesse dell’Unione. Ha considerato favorevole la tutela dell’industria dell’Unione, mentre non sono emerse collaborazioni significative da parte di utilizzatori o importatori indipendenti che potessero dimostrare effetti negativi tali da prevalere sulla necessità di protezione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazi compensatividifesa commercialepolitica commercialesovvenzioniacciaio

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