Regolamento (UE) 2023/1122
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1122 della Commissione del 7 giugno 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione, all'esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ha confermato la necessità di mantenere le misure antidumping sui prodotti piatti laminati a caldo originari della Cina. L'inchiesta ha rilevato, nonostante la mancata collaborazione dei produttori cinesi e l'uso dei dati disponibili, un rischio di reiterazione del dumping e, in caso di scadenza delle misure, un rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il regolamento stabilisce aliquote individuali per diverse società cinesi, una clausola di fattura commerciale per l'applicazione delle aliquote individuali e disposizioni per nuovi esportatori e per l'eventuale modifica dei dazi compensativi.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati in specifici codici NC/TARIC indicati all'articolo 1. Sono esclusi alcuni prodotti inossidabili o magnetici a grani orientati, gli acciai per utensili e rapido, nonché taluni prodotti non arrotolati con determinate caratteristiche dimensionali. Si applica ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti laminati a caldo originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1122 conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di misure, vi sarebbe un rischio di reiterazione del dumping e un conseguente rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, operante nel settore siderurgico.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il provvedimento riguarda i prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Repubblica popolare cinese. Il testo individua con precisione i codici NC/TARIC interessati e contiene esclusioni tassative per alcune categorie di prodotti, in particolare acciai inossidabili magnetici a grani orientati, acciai per utensili e rapido, nonché taluni prodotti non arrotolati di determinate dimensioni.
Esito dell'inchiesta e uso dei dati disponibili
La Commissione ha constatato la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi e ha pertanto basato le sue conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Per la determinazione del valore normale ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo che i prezzi e i costi interni cinesi fossero distorti da un intervento pubblico sostanziale nel settore siderurgico. Come paese rappresentativo è stato scelto il Messico, sulla base di un livello di sviluppo analogo, della presenza di produzione del prodotto oggetto del riesame e della disponibilità di dati pubblici pertinenti; i prezzi e costi esenti da distorsioni sono stati tratti, tra l'altro, da GTA, Globalpetrolprices, IPGN e ILOSTAT.
Valutazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione
Poiché le importazioni cinesi nell'Unione erano molto limitate nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione non ha ritenuto possibile accertare con precisione il dumping in quel periodo, ma ha concluso per un alto rischio di reiterazione. Sul fronte del pregiudizio, l'industria dell'Unione non è stata considerata pregiudicata in modo notevole nel periodo dell'inchiesta di riesame, anche per l'effetto congiunto della ripresa post-pandemia e delle misure già vigenti verso altri paesi, ma la Commissione ha comunque ritenuto probabile, in caso di scadenza, un danno grave per effetto del riindirizzamento verso l'Unione di capacità cinesi inutilizzate, a prezzi inferiori al valore normale. Non sono emersi motivi contrari nell'interesse dell'Unione.
Effetti operativi
L'articolo 1 istituisce dazi antidumping individuali per diverse società cinesi, con aliquote differenziate, e prevede una dichiarazione su fattura commerciale per poter beneficiare dei dazi individuali. È disciplinata anche la posizione dei nuovi esportatori e il coordinamento con eventuali variazioni dei dazi compensativi. L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure
La Commissione ha aperto il riesame il 5 aprile 2022 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e, a seguito dell'istruttoria, ha concluso che sussiste un rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
Prodotto interessato, esclusioni e classificazione tariffaria
Il dazio riguarda determinati prodotti laminati piatti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della RPC, classificati nei codici NC e TARIC elencati nell'articolo 1. Sono espressamente esclusi alcuni prodotti in acciaio inossidabile, per utensili, rapido e taluni prodotti non arrotolati con specifiche dimensioni.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
L'articolo 1, paragrafo 2, stabilisce aliquote individuali per singole società cinesi, tra cui dazio pari allo 0 %, al 10,3 %, al 10,8 % e al 31,3 %, e prevede una aliquota residuale dello 0 % per tutte le altre società. Le società elencate devono essere identificate tramite il relativo codice addizionale TARIC.
Fattura commerciale valida per i dazi individuali
L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica su quantità, produttore, codice TARIC e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza, si applica il dazio per 'tutte le altre società'.
Nuovi produttori esportatori
Un nuovo produttore esportatore della RPC può chiedere l'applicazione di un'aliquota individuale se dimostra di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta iniziale 1 gennaio 2015-31 dicembre 2015, di non essere collegato a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione rilevante.
Interazione con i dazi compensativi
L'articolo 1, paragrafo 5, prevede che, in caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, i dazi antidumping siano aumentati nella stessa misura, in funzione del margine di dumping o del margine di pregiudizio. Sono previste inoltre regole sui rimborsi e sulla valutazione del margine di dumping nell'ambito delle restituzioni ex articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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