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Sentenza

Sentenza n. 1854/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202505921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva respinto la maggior parte delle censure contro gli atti ATER relativi al programma di alienazione di alloggi nei complessi “Barcaccia” e “Collina delle Muse”, annullando soltanto gli obblighi posti a carico degli acquirenti relativi alla conformità catastale e all’APE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano gli atti ATER relativi al piano di alienazione di 274 unità immobiliari, alle condizioni di adesione e alla proroga del termine per l’acquisto. In primo luogo sostenevano che il prezzo dovesse essere determinato applicando il moltiplicatore 100 previsto dal decreto interministeriale 24 febbraio 2015, anziché il moltiplicatore 130 previsto dal piano ATER in applicazione dell’art. 48, comma 5, l.r. Lazio 27/2006. Deducevano che il richiamo al decreto interministeriale contenuto nell’art. 9, comma 78, l.r. Lazio 19/2022 imponesse l’applicazione della disciplina statale anche quanto a valori immobiliari e condizioni, e richiamavano la DGR Lazio n. 410/2015. In secondo luogo contestavano la clausola che subordinava l’acquisto alla regolarità nel pagamento di canoni, oneri e indennità, sostenendo che i canoni non fossero mai stati definitivamente determinati, poiché gli alloggi erano stati consegnati senza contratti di locazione e la relativa quantificazione era oggetto di contenzioso civile. In terzo luogo censuravano l’obbligo di pagamento del prezzo in unica soluzione, l’addebito agli acquirenti di € 1.708,00 per spese amministrative e istruttorie e l’adesione mediante piattaforma telematica anziché mediante raccomandata A/R. ATER aveva inoltre riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata integralmente confermata. L’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta da ATER è stata dichiarata inammissibile, perché la statuizione del TAR sulla giurisdizione non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. Quanto al prezzo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’art. 9, comma 78, l.r. Lazio 19/2022 riguardi l’avvio e la procedura del programma secondo il decreto interministeriale del 2015, mentre il comma 79 disciplini specificamente condizioni e valori immobiliari mediante rinvio alla disciplina statale e regionale ERP. Ne deriva la possibilità di applicare l’art. 48 l.r. Lazio 27/2006, che consente un moltiplicatore tra 100 e 150, purché motivato. Il moltiplicatore 130 era stato motivatamente individuato nel piano commissariale ATER come valore minimo compatibile con l’equilibrio economico-finanziario dell’ente; gli appellanti non avevano dimostrato illogicità o travisamento. La DGR Lazio n. 410/2015, modificata dalla DGR n. 623/2020, riguardava fattispecie diverse e non imponeva l’applicazione del moltiplicatore 100 alla procedura in esame. La clausola relativa alla regolarità dei pagamenti è stata ritenuta legittima: l’incertezza sull’importo del canone non impediva di manifestare l’interesse all’acquisto e la verifica della regolarità poteva essere effettuata al momento del perfezionamento del trasferimento. La determinazione del canone appartiene alla giurisdizione ordinaria e l’assenza di un contratto formalmente sottoscritto non escludeva l’obbligo di corrispondere il canone dovuto. Quanto al pagamento in unica soluzione, la previsione era conforme all’art. 2, comma 11, del decreto interministeriale 2015; le disposizioni regionali sulla rateizzazione degli alloggi di pregio non erano applicabili alla fattispecie. Le spese di € 1.708,00 erano riconducibili all’art. 2, comma 10, del medesimo decreto e non erano state contestate con elementi idonei a dimostrarne sproporzione o irragionevolezza. La modalità telematica di adesione riguardava profili organizzativi e costituiva una mera irregolarità formale non lesiva, non essendo stata dimostrata alcuna concreta impossibilità di accesso alla procedura. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 78 e 79, l.r. Lazio 19/2022

    “ai sensi del decreto interministeriale del 24 febbraio 2015”; “le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l’ERP”

    Il comma 78 riguarda l’avvio e gli aspetti procedurali del programma, mentre il comma 79 disciplina specificamente condizioni e valori immobiliari mediante rinvio alla normativa statale e regionale ERP.

  • art. 48, comma 5, l.r. Lazio 27/2006

    “moltiplicatore compreso tra 100 e 150”

    Consente all’ente proprietario di individuare il moltiplicatore applicabile nella fascia prevista, con motivazione della scelta; è stato ritenuto applicabile al programma in esame.

  • art. 2, comma 10, decreto interministeriale 24 febbraio 2015

    “le spese inerenti e conseguenti la procedura di alienazione sono a carico degli acquirenti”

    Costituisce base normativa per porre a carico degli acquirenti le spese amministrative e istruttorie della procedura.

  • art. 2, comma 11, decreto interministeriale 24 febbraio 2015

    “versamento integrale del prezzo al momento del rogito”

    Legittima la previsione del pagamento del prezzo in unica soluzione al momento della stipula.

  • art. 29, comma 1-bis, l. 52/1985

    Il TAR aveva ritenuto che le dichiarazioni relative alla conformità catastale spettassero al venditore; tale capo favorevole agli appellanti non è stato rimesso in discussione dal rigetto dell’appello.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 192/2005

    Il TAR aveva ritenuto che l’APE dovesse essere messo a disposizione e consegnato dal venditore; tale statuizione non è stata modificata dal Consiglio di Stato.

  • art. 18 d.l. 152/1991, convertito dalla l. 203/1991

    Individua il regime degli alloggi assegnati ai dipendenti di amministrazioni statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, oggetto del programma di alienazione.

  • art. 48-bis, comma 1-ter, l.r. Lazio 27/2006

    È stato invocato dagli appellanti a sostegno della rateizzazione, ma il Consiglio di Stato ne ha escluso l’applicabilità alla specifica procedura.

Massime di principio

  • Quando una legge regionale dispone che un programma di alienazione ERP sia avviato ai sensi di una disciplina statale, ma stabilisce separatamente che condizioni e valori immobiliari siano quelli definiti dalla disciplina statale e regionale ERP, il richiamo alla disciplina statale per l’avvio e la procedura non esclude l’applicazione della normativa regionale sui criteri economici e sui valori di cessione.
  • La scelta del moltiplicatore applicabile al prezzo di cessione di alloggi ERP, effettuata dall’ente proprietario entro la fascia prevista dalla normativa regionale e motivata in relazione all’equilibrio economico-finanziario dell’ente, non è illegittima in assenza di prova concreta di illogicità, travisamento o sproporzione.
  • La clausola che subordina il perfezionamento dell’alienazione di un alloggio ERP alla regolarità nel pagamento dei canoni e degli oneri è legittima anche quando l’esatto ammontare del debito sia controverso, purché l’incertezza non impedisca la manifestazione dell’interesse all’acquisto e la verifica della regolarità sia effettuata al momento del trasferimento.
  • La previsione del pagamento integrale del prezzo al rogito e dell’addebito agli acquirenti delle spese inerenti alla procedura di alienazione è legittima quando trova una specifica base nella disciplina applicabile; la contestazione dell’importo delle spese deve essere sostenuta da elementi concreti idonei a dimostrarne errore, sproporzione o irragionevolezza.
  • La riproposizione in appello di un’eccezione di difetto di giurisdizione già respinta dal giudice di primo grado è inammissibile se la relativa statuizione non è stata impugnata, poiché sulla questione si forma il giudicato interno.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniEdilizia residenziale pubblicaAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDecadenza e tardività

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