Cassazione Penale, Ordinanza n. 22184/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era proposto fuori dalle ipotesi consentite nel rito del patteggiamento e che, comunque, mancava la concretezza necessaria per invocare una declaratoria immediata di non punibilità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato al quale il G.I.P. del Tribunale aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata in relazione a un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è stato presentato al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte rileva che, nel patteggiamento, non sono proponibili in cassazione questioni incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica, perché con l'accordo l'imputato rinuncia a contestare eccezioni e vizi diversi da quelli inerenti alla richiesta e al consenso prestato. Inoltre, la sentenza di applicazione pena è ritenuta sufficientemente motivata quando richiama il capo d'imputazione, la correttezza della qualificazione giuridica, l'assenza di cause ostative ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena. Nel caso concreto, il giudice aveva richiamato le risultanze investigative, affermato la correttezza della qualificazione giuridica e l'insussistenza di condizioni per una declaratoria immediata di non punibilità, ma il gravame difettava comunque di concretezza. Da ciò la dichiarazione di inammissibilità del ricorso de plano, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ex articolo 444 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento deriva da un accordo tra le parti sull'applicazione della pena.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dalla norma.
art. 129 c.p.p.
con il richiamo all'articolo 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste
Il giudice, nel patteggiamento, deve verificare che non ricorrano cause evidenti di proscioglimento o non punibilità immediata.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
causa di inammissibilità che può essere dichiarata "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando emerge ictu oculi.
art. 27 Cost.
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
La pena concordata deve essere valutata anche sotto il profilo della sua congruità rispetto alla funzione costituzionale della pena.
D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 80, comma 2
in ordine al reato di cui ... 73 e 80, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990
Indica il titolo di reato in materia di stupefacenti oggetto dell'applicazione della pena.
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; non è consentito rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto accettata con l'accordo.
- Con la richiesta e il consenso al patteggiamento l'imputato rinuncia, in linea di principio, a far valere in cassazione eccezioni di nullità e questioni incompatibili con il negozio processuale, salvo quelle specificamente inerenti alla richiesta o al consenso.
- La sentenza che recepisce l'accordo di patteggiamento è adeguatamente motivata quando richiama sinteticamente il fatto contestato, afferma la correttezza della qualificazione giuridica, esclude le cause di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. e verifica la congruità della pena.
- Se il ricorso è manifestamente al di fuori dei limiti di ammissibilità del rito o difetta di concretezza nella prospettazione di una causa di non punibilità, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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