Ordinanza n. 1597/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento 1. - del Verbale BL/G - N. -OMISSIS-, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, su richiesta del 14/10/2020 Prot. -OMISSIS-del Ministero delle Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II reparto Servizi Speciali Benefici, comunicato in 25/10/2021, al solo Avv. -OMISSIS- (doc. 022); 2. - del Parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS- dell’adunanza n. -OMISSIS-, comunicato con PEC del 02/03/2022 al solo Avv. -OMISSIS- (doc. 024); 3. – del Decreto negativo del 19/02/2022 del Ministero delle Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva II Reparto - Servizio Speciali Benefici, Posizione n. -OMISSIS-, comunicato con PEC del 02/03/2022 al solo Avv. -OMISSIS- (doc. 024); 4. – di ogni atto preliminare e consequenziale a quelli sopra esposti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale sanitario, parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e decreto ministeriale negativo sul riconoscimento dello status di vittima del servizio e della dipendenza da causa di servizio
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia che aveva determinato il decesso del militare, già sottufficiale dell’Aeronautica Militare e impiegato per molti anni come soccorritore e sommozzatore in attività di ricerca e soccorso con elicotteri. La patologia era un mesotelioma pleurico, diagnosticato dopo il congedo e seguito dal decesso. Secondo i ricorrenti, l’attività lavorativa aveva comportato esposizione ad amianto presente in componenti degli elicotteri e negli ambienti di lavoro. Gli atti impugnati riconoscevano l’esposizione e l’evento morte, ma escludevano il nesso eziologico, valorizzando sia la presenza di un analogo tumore nella madre del militare, sia il fatto che egli non fosse addetto allo smontaggio dei componenti contenenti amianto e svolgesse prevalentemente attività di aerosoccorso, nonché la possibile esposizione extralavorativa. I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, comprendente danno biologico e danno morale terminale o catastrofale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione sarà affidata al responsabile del Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate - Medicina legale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di delega interna. Il verificatore dovrà accertare la patologia causa della morte, stabilire secondo il criterio del più probabile che non se l’esposizione lavorativa all’amianto sia stata causa efficiente o concausa della patologia, determinare il danno biologico e le sue ricadute sulla vita quotidiana e sulla sofferenza fisica, individuare quando il militare abbia acquisito consapevolezza della propria condizione terminale e quantificare, in caso di esito positivo, il danno non patrimoniale, incluso il danno morale terminale o catastrofale. Sono stati disciplinati l’avviso alle parti, i termini per lo svolgimento delle operazioni, l’invio della bozza, le osservazioni dei consulenti di parte e il deposito della relazione conclusiva. È stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti un anticipo di euro 1.000 sul compenso del verificatore. L’ulteriore trattazione è stata fissata all’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sull’illegittimità degli atti, sulla dipendenza da causa di servizio o sul risarcimento.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
eventuale acquisizione di ulteriore documentazione presso gli Uffici di Pubbliche Amministrazioni
Consente al giudice di disporre una verificazione, affidandola a un organismo qualificato, per acquisire elementi tecnici necessari alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni sull’acquisizione degli elementi istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 467 c.c.
Indicato dai ricorrenti quale fondamento della successione per rappresentazione dei discendenti nella posizione ereditaria della figlia rinunciante.
D.P.R. 7 luglio 2006 n. -OMISSIS-
Richiamato nel rapporto informativo relativo all’istanza di riconoscimento dell’infermità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di annullamento e sulle conseguenti pretese di accertamento e risarcimento dipende da valutazioni medico-legali controverse sul nesso causale tra esposizione lavorativa e patologia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione affidata a una struttura scientifica qualificata.
- Nelle controversie sul nesso eziologico tra esposizione lavorativa a sostanze nocive e malattia, la verificazione può essere orientata al criterio civilistico del più probabile che non e deve considerare se l’esposizione abbia costituito causa efficiente o concausa della patologia.
- La verificazione può estendersi, oltre all’identificazione della patologia e del nesso causale, alla ricostruzione del danno biologico, delle ricadute sulla vita quotidiana, della sofferenza fisica e della consapevolezza della condizione terminale, quando tali elementi siano necessari per quantificare il danno non patrimoniale iure hereditatis.
- Prima dell’inizio delle operazioni di verificazione, le parti devono essere avvisate e possono nominare propri consulenti; la relazione deve essere sottoposta alle osservazioni dei consulenti di parte prima del deposito della versione conclusiva.
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